In ambito militare il ricongiungimento familiare, quando ne ricorrono i presupposti, tende a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare.
Indice
Le ordinanze C.d.S nn. 2894/19 e 2833/19
Applicabilità generalizzata del 42 bis
Anche nel mondo militare esiste il principio in forza del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
L’unione del nucleo familiare è tutelata dalla Costituzione Italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale.
La famiglia ha dunque una posizione preminente all’interno della società, specie quando al suo interno sono presenti dei figli minori.
In questo quadro generale si innesta l’istituto disciplinato dall’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 novellato, che prevede la possibilità per un genitore dell’avvicinamento all’altro per ricongiungere il proprio nucleo familiare, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto per la salute e la crescita dei minori.
Le ordinanze C.d.S. nn. 2894/2019 e n. 2833/2019
Ultimamente, su questo filone specifico, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con le ordinanze pubblicate il 07.06.2019 nn. 2894/2019 e n. 2833/2019, ha dato ragione allo studio in materia di assegnazione temporanea di militari ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/01.
Si tratta di due ordinanze che, insieme a numerosi altri provvedimenti favorevoli, hanno una certa importanza nel quadro più generale di pronunce sul tema dell’assegnazione temporanea applicabile ai dipendenti in divisa, visto che ultimamente lo stesso Consiglio di Stato si era espresso diversamente, ritenendo l’istituto a loro inapplicabile (il riferimento è alla isolata sentenza n. 1896/19 del C.d.S., secondo la quale l’istituto sarebbe applicabile al solo personale civile dipendente delle p.a. e non al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato).
Applicabilità generalizzata del 42 bis
Quella dell’applicabilità o meno dell’istituto agli appartenenti a questo comparto è, in verità, una vecchia questione: già all’indomani dell’entrata in vigore della norma si era posto il problema se la disposizione si applicasse o meno alle Forze Armate e di Polizia.
Ma, di fronte a diverse interpretazioni possibili, il C.d.S. ad un certo punto ha rivisto il proprio orientamento, concludendo come i principi espressi nell’art. 42 bis avessero natura e funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, compreso il personale militare e delle Forze di Polizia.
Le ordinanze pubblicate il 07.06.2019 nn. 2894/2019 e n. 2833/2019 confermano dunque il corretto indirizzo interpretativo.
La norma ha lo scopo di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.
Ciò senza nulla togliere al particolare stato rivestito dal militare (descritto dall’art. 1493 n. 1 C.O.M.) trattandosi solo di assegnazione, al limite anche con modalità frazionata, per un limitato lasso temporale e coincidente con insostituibili esigenze familiari.
Per valutare la fattibilità di un ricorso avverso il diniego sull’assegnazione temporanea chiedi pure allo studio, in quanto vanta una pluriennale esperienza in materia, avendo collezionato diverse sentenze dei Tar e del C.d.S. favorevoli ai militari.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.