Nel caso in cui il Tar e il Consiglio di Stato confermino l’ordinanza di assegnazione temporanea di un militare ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, quale adempimento deve eseguire l’amministrazione, a tutela dell’interesse del proprio dipendente, per far fronte all’ordine impartito dalla magistratura?
La domanda presuppone che tra il militare interessato all’avvicinamento alla sua famiglia con figli minori, e l’amministrazione presso la quale presta servizio, sia nata una controversia sulla mancata assegnazione temporanea del dipendente.
Comunque, sarà tipicamente un atto ricognitivo quello che l’amministrazione utilizzerà per eseguire quanto stabilito dai Magistrati in modo forzoso.
L’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, norma posta a protezione della famiglia e dei minori fino a tre anni, ammette la concessione del beneficio dell’assegnazione temporanea presso altra sede di servizio prossima alla famiglia del militare, il tutto per favorire a determinate condizioni la vicinanza dei genitori ai bambini in tenera età.
E’ risaputo, anche, che le amministrazioni e, in particolar modo, le amministrazioni militari, non sono tanto inclini ad accordare questo beneficio. Spesso frappongono ostacoli di diversa natura, non ultimo il generico argomento delle esigenze di servizio ritenute prevalenti sulle esigenze della famiglia del militare.
Ecco dunque che il dipendente si trova costretto, in più di qualche occasione, a presentare il ricorso.
In diversi casi trattati dallo studio in materia di 42 bis, l’amministrazione militare non si è accontentata dell’ordinanza cautelare favorevole al militare nella fase di primo grado, ma ha voluto la conferma dell’ordinanza anche dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Solo così è stata disposta a tornare sui propri passi ed acconsentire all’assegnazione temporanea del proprio dipendente.
Ecco allora che, in una situazione di questo tipo, l’A.M. è chiamata ad eseguire subito quanto stabilito per ben due volte dai giudici di primo e secondo grado, in senso favorevole per il ricorrente.
Provvede a questo con un suo atto ricognitivo, ne’ più ne’ meno che uno strumento giuridico per mezzo del quale registra il ricorso introduttivo e la difesa posta a contrasto della domanda del ricorrente, poi tiene conto della prima ordinanza favorevole al militare e della conferma di questa in appello, ritiene alla fine di dover dare una pronta esecuzione al dictum dei due giudici.
L’atto amministrativo di cui parliamo va notificato anche al dipendente interessato al movimento; l’assunzione del predetto presso uno tra le sedi di auspicata destinazione ha ovviamente un’estensione temporanea e circoscritta alla durata del giudizio fino al merito del ricorso.
Lo studio ha ormai una vasta esperienza in materia di 42 bis; molti infatti sono stati i ricorsi di militari accolti sia dal Tar che dal C.d.S.
Ultimamente, per dare una nota di cronaca, era anche intervenuta una singolare sentenza del Consiglio di Stato che sembrava contraddire tutta la precedente e favorevole giurisprudenza, ritenendo l’istituto non applicabile agli appartenenti alle Forze Armate: ma si è trattato, come lo studio del resto aveva anticipato, di una pronuncia del tutto fuori contesto, che non ha intralciato i successivi percorsi di giustizia intrapresi dai militari colpiti dai dinieghi.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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