Lunedì, 27 Gennaio 2020 14:36

Militari: permessi retribuiti ed assistenza a disabile

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Nel caso in cui l’amministrazione militare dove presti servizio ti dice no sull’istanza di concessione dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 Legge n. 104/92, da te presentata per assistere un parente affetto da handicap grave, conviene rassegnarsi oppure presentare un ricorso?

 

 

Dipende.

 

Diciamo però che le indicazioni del Consiglio di Stato del 2019 ci dicono che è opportuno presentare il ricorso amministrativo.

 

Vediamo perché ed in presenza di quali presupposti è opportuno presentarlo.

 

 

La premessa doverosa da fare è che in questa materia disponiamo di un numero veramente elevato di sentenze amministrative, di primo e secondo grado.

 

Ultimamente, come ho anticipato sopra, anche la Quarta Sezione del C. d. S. si è pronunciata sulla questione posta dal titolo, ossia militari: permessi retribuiti ed assistenza a disabile e lo ha fatto con la sentenza n. 5635/2019 pubblicata in data 08.08.2019, favorevole per il militare appellante.

 

 

In estrema sintesi, il criterio ricavabile dalla pronuncia è questo:

 

il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione o del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito  (vedi anche diniego trasferimento ).

 

 

Questo passaggio è fondamentale, in quanto quasi sempre tanto l’amministrazione militare quanto il dipendente stesso omettono di dare peso alla ragione di fondo della richiesta di permessi retribuiti, cioè quella di dare assistenza al disabile.

 

Data la sua utilità, vediamo allora come ha ragionato il Consiglio sul caso proposto dal militare con il suo appello.

 

L’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio, deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione.

 

Ciò comporta che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su apodittiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico, ma devono risultare dalla indicazione di concreti elementi ostativi, riferiti sia alla sede di servizio attuale del dipendente sia a quella oggetto della richiesta del dipendente, nonché dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente  ( vedi anche  trasferimento).

 

Questi principii sono ovviamente applicabili anche nei riguardi dei permessi retribuiti, fattispecie diversa dal trasferimento ma ricompresa nell’ambito della stessa disciplina, caratterizzata dal comune interesse di assicurare adeguata assistenza al disabile.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 2359 volte Ultima modifica il Lunedì, 27 Gennaio 2020 15:16
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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