Personale militare e disciplina militare. Sanzioni disciplinari.
Il Codice militare contiene alcuni articoli, dall’art. 1352 in avanti, che stabiliscono i criteri della disciplina militare e le norme sulle sanzioni disciplinari.
Il Codice è contenuto nel Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
In questa guida vediamo, in modo molto schematico e semplice, alcuni aspetti di queste importanti disposizioni.
Se, poi, vuoi approfondire qualche argomento di questa materia che ti interessa in modo particolare, segui le indicazioni scritte a fine articolo; le trovi alla voce Assistenza legale: come puoi averla (chiedi consulenza).
- Illecito disciplinare: che cos’è
- Violazione dei doveri: cosa comporta
- Tassatività delle sanzioni
- Valutazione dei fatti: che cos’è
- Eccesso di potere: quando c’è
- Apprezzamento di merito: che cos’è
- Motivazione del provvedimento: perché deve esserci
- Proporzionalità: che cos’è
- Sentenze in pillole: qualche caso pratico
- Assistenza legale: come puoi averla
Illecito disciplinare: che cos’è
Illecito disciplinare è ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal codice dell’ordinamento militare, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.
Violazione dei doveri: cosa comporta
La violazione dei doveri comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari sono indicate tassativamente e il potere sanzionatorio è attribuito all’autorità militare.
Valutazione dei fatti: che cos’è
La valutazione della gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare è espressione di discrezionalità amministrativa, che di regola non è sindacabile dal giudice.
Tuttavia, i casi in cui la discrezionalità può essere criticata con un ricorso sono quelli in cui si manifesta l’eccesso di potere nelle sue varie forme:
- la manifesta illogicità,
- la manifesta irragionevolezza,
- l'evidente sproporzionalità,
- il travisamento.
Le norme relative al procedimento disciplinare comprendono diverse ipotesi e spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, che poi assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
Apprezzamento di merito: che cos’è
La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare commessa dall'incolpato e la determinazione della sanzione adeguata rientrano, dunque, tra gli apprezzamenti di merito.
Motivazione del provvedimento: perché deve esserci
Questi giudizi possono essere sindacati nei limiti che abbiamo prima visto ma, in ogni caso, devono essere necessariamente sorretti da una motivazione congrua dove non vi siano vizi logici e giuridici: questo perché la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro di tutto e, quindi, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.
Lo stesso principio di proporzionalità è un canone legale di raffronto, meritevole di valutazione, seppure entro i limiti che caratterizzano il sindacato del merito dell'azione amministrativa.
Sentenze in pillole: qualche caso pratico
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma Sezione 1-bis, Sentenza 26 marzo 2020 n. 3656:
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte – Torino Sezione 1, Sentenza 28 novembre 2018 n. 1275:
L'articolo 653 c.p.c., che disciplina l'efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare, non contempla, a differenza degli articoli precedenti che si riferiscono ai giudizi civili o amministrativi per il risarcimento del danno, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; pertanto, pur dovendo essere la causa estintiva del reato introdotta nel codice penale all'articolo 131 bis c. p. dichiarata con sentenza di assoluzione, dal momento che l'articolo 530 c.p.p. impone che il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando "il reato è stato commesso da persona non punibile per un'altra ragione", essa sia, tuttavia, assimilabile nella sostanza ad una sentenza di condanna; la natura sostanziale della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, presuppone, infatti, che il fatto tipico si sia effettivamente realizzato ad opera dell'imputato e che costituisca un illecito penale in cui, per le modalità della condotta non abituale o per la esiguità del danno, l'offesa sia di particolare tenuità.
Assistenza legale: come puoi averla
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