Militari e figli minori di anni tre. Art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01. Rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea. Ricorso. Inerzia dell’amministrazione soccombente. Esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Una volta impiantato il ricorso a causa del rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea da parte dell’amministrazione di appartenenza, quando i provvedimenti cautelari stabiliti dal giudice amministrativo non vengono eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale regionale opportune misure attuative.
A questo punto il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza e provvede sulle spese.
In pratica si tratta di quelle situazioni dove, accolto nella sua prima fase cautelare il ricorso del militare, che aveva chiesto l’assegnazione temporanea per tre anni al fine di prendersi cura del figlio minore in tenera età quando entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa, il tribunale mette in atto le concrete misure attuative secondo quanto stabilito nell’ordinanza e, in definitiva, fa sì che si giunga a far eseguire l’ordine del giudice, disponendo finalmente l’assegnazione del dipendente presso altra sede.
Capita con una certa frequenza che, in corso di causa, ci si trovi in queste situazioni.
Spesso il mio studio ha presentato istanze per sollecitare l’adozione di opportune misure attuative, di fronte all’inerzia dell’amministrazione.
Ultimamente il Tar Sardegna è stato attivato per questo tipo di necessità processuale e sostanziale.
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