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Martedì, 29 Agosto 2017 10:24

Documentazione caratteristica dei militari: è criticabile?

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I giudici hanno o no uno spazio di manovra per sottoporre a controllo la documentazione caratteristica?

 

Il parere del Tar

Tralasciamo volutamente le informazioni di base su questo argomento (es: nozione, scopi della documentazione caratteristica ecc...) in quanto facilmente reperibili su siti istituzionali e non.

Qui interessa solo una domanda che si pongono e si sono posti in molti e, per dare una risposta, andiamo a vedere cosa ne pensa il Tar: nello specifico il Tribunale Amministrativo Regionale Torino sezione 3, sentenza n. 1458 del 29 giugno 2017.

Ebbene, il Collegio ha segnalato che la documentazione caratteristica dei militari per principio passa sotto il vaglio discrezionale dell'amministrazione: tutti i giudizi analitici e sintetici contenuti nella documentazione caratteristica dei militari si caratterizzano per un elevatissimo grado di discrezionalità tecnica.

La "discrezionalità" è il criterio di scelta che una pubblica amministrazione applica nel perseguire un interesse pubblico.

Certamente, all'interno della sfera discrezionale a cui abbiamo fatto cenno, precisa il tribunale, è necessario che sia fornita una motivazione idonea a far capire il perché si arrivi ad un certo convincimento.

 

 

In concreto: i giudizi sono sindacabili?

In una certa misura si: vediamo su quali basi.

Stando all'insegnamento del Tribunale ricavato dalla sentenza in commento, la documentazione caratteristica dei militari risulta criticabile in 3 casi:

  1. abnormità (volendo riferirsi a tutto quanto che esce fuori dal perimetro della norma, cioè appare anormale ed esagerato),
  2. discriminatorietà (volendo riferirsi a tutto quanto è volto a discriminare all'interno di un insieme omogeneo, con la produzione di un danno di una parte a scapito di un'altra),
  3. travisamento dei presupposti di fatto (volendo riferirsi all'esposizione o all'interpretazione in grado di alterare la verità).

 

 

In pratica

Quando si valuta l'opportunità di presentare un ricorso amministrativo in materia di documentazione caratteristica dei militari, è utile tenere a mente il principio enunciato a giugno dal Tar Torino in tema di effettiva criticabilità del documento in questione: infatti solo l'esistenza di uno spazio di manovra per i magistrati (abnormità, discriminatorietà, travisamente dei presupposti di fatto) consentirà di aumentare le probabilità di accoglimento della domanda in causa.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

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Letto 4179 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:39
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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