Stampa questa pagina
Mercoledì, 16 Febbraio 2022 18:54

Documenti caratteristici dei militari, casi di impugnabilità

Scritto da

Impugnazione della scheda valutativa. Giudizio conclusivo e valutazione di singole voci non coincidenti. Sei casi di impugnabilità della scheda.

 

 

 

Principi generali

 

Come principio generale ciascuna scheda, o rapporto informativo, si concentra sul rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento.

 

Le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre.

 

Si riferiscono a momenti particolari, e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi.

 

Detto questo in linea di massima, nel sistema disegnato dal Codice dell'ordinamento militare i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto.

 

Essi, pertanto, spingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono di solito alle censure di legittimità.

 

Ovviamente questi giudizi non devono essere arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che in sede di ricorso spetta al militare dimostrare.

 

 

 

Casi di impugnabilità della scheda

 

Dunque esiste di certo in almeno sei casi la possibilità di impugnare la scheda valutativa e criticarla, cioè quando i giudizi di fatto sono:

 

arbitrari,

irrazionali,

illogici,

abnormi,

discriminatori,

travisano i dati di fatto.

 

 

La giurisprudenza ritiene che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono al limite anche variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, e senza che sussista, a riguardo, un obbligo di motivazione specifica [1].

 

Tuttavia teniamo sempre conto dell’importante ultima sentenza del Consiglio di Stato [2], che come è noto in materia di obbligo di motivazione ha precisato che nei casi in cui si verifichi un repentino abbassamento di qualifica per un determinato periodo, rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui il militare abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni di tale arretramento.

 

 

 

[1] Tar Napoli Sez. 7, sentenza n. 1123 del 13.03.2020.

[2] C.d.S. Sez. 2, sentenza n. 922 del 09.02.2022.

 

 

 

Vuoi assistenza legale?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Letto 930 volte Ultima modifica il Mercoledì, 09 Novembre 2022 22:12
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858