Impugnazione della scheda valutativa. Giudizio conclusivo e valutazione di singole voci non coincidenti. Sei casi di impugnabilità della scheda.
Principi generali
Come principio generale ciascuna scheda, o rapporto informativo, si concentra sul rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento.
Le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre.
Si riferiscono a momenti particolari, e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi.
Detto questo in linea di massima, nel sistema disegnato dal Codice dell'ordinamento militare i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto.
Essi, pertanto, spingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono di solito alle censure di legittimità.
Ovviamente questi giudizi non devono essere arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che in sede di ricorso spetta al militare dimostrare.
Casi di impugnabilità della scheda
Dunque esiste di certo in almeno sei casi la possibilità di impugnare la scheda valutativa e criticarla, cioè quando i giudizi di fatto sono:
arbitrari,
irrazionali,
illogici,
abnormi,
discriminatori,
travisano i dati di fatto.
La giurisprudenza ritiene che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono al limite anche variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, e senza che sussista, a riguardo, un obbligo di motivazione specifica [1].
Tuttavia teniamo sempre conto dell’importante ultima sentenza del Consiglio di Stato [2], che come è noto in materia di obbligo di motivazione ha precisato che nei casi in cui si verifichi un repentino abbassamento di qualifica per un determinato periodo, rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui il militare abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni di tale arretramento.
[1] Tar Napoli Sez. 7, sentenza n. 1123 del 13.03.2020.
[2] C.d.S. Sez. 2, sentenza n. 922 del 09.02.2022.
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