Il caso
Viene condannato per stalking il gestore di una biblioteca comunale in quanto molesta una dipendente: in pratica questa persona compie tutta una serie di azioni lesive mettendo in atto una sorta di persecuzione professionale che poi si concretizza in atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale.
Che cos’è lo stalking.
Quando si parla di stalking si evocano tante nozioni; tra le tante “una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, lo stalker, che affliggono un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di paure, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana”.
Il pensiero dei Giudici, in sintesi.
Con l’introduzione di questo reato il Legislatore ha risolto un problema, aggiungendo nell’Ordinamento una tutela per tutte quelle condotte che, anche se non violente, creano nella vittima un apprezzabile turbamento.
Nel caso esaminato in sede contenziosa gli atti si sono manifestati in più occasioni, provocando nella vittima un disagio crescente ed insopportabile, alla fine degenerato nella prostrazione psicologica tipizzata dall’art. 612 bis codice penale.
Nella sentenza troviamo poi un passaggio assai interessante.
La Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta civilmente responsabile per il comportamento dei suoi dipendenti in base al criterio dell’occasionalità necessaria (a meno che le azioni illecite non siano del tutto imprevedibili e fuori dai compiti istituzionali).
In sostanza: pur essendo i Giudici consapevoli del diverso orientamento che esclude il nesso quando il dipendente agisce per scopi personali, nel caso trattato l’esercizio delle funzioni pubbliche ha di fatto agevolato il danno nei confronti della persona offesa (anche se una parte delle azioni si sono verificate in pausa pranzo o fuori dell’orario di lavoro effettivo).
In pratica.
Bisogna rivedere la decisione sulla responsabilità del Comune.
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