L’AVVOCATO RISPONDE
PORTO D’ARMI PER DIFESA PERSONALE PIU’ VOLTE RESPINTO
LA DOMANDA
Istanza per il rilascio di porto d’armi per difesa personale (vedi anche: https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/199-porto-d-armi-per-difesa-personale).
Premetto di aver presentato nel 2011 e 2014 le istanze e queste sono state respinte dal Prefetto; intendo nuovamente presentare la domanda in oggetto indicando i motivi di dimostrato bisogno (vedi anche: https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/172-bisogno-di-andare-armato-come-provarlo-in-causa) e le ragioni eccezionali della necessità di autodifesa, non surrogabili con altri rimedi. Come devo fare?
LA RISPOSTA
Deve presentare la nuova istanza e:
dimostrare le esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma e che costituiscono motivata eccezione alla regola del divieto di girare armato;
fornire tutte le informazioni affinché l’Autorità possa emettere un provvedimento che, pur prodotto all’interno dell’ampia discrezionalità nel valutare l’istanza, non sia affetto da illogicità oppure travisi i fatti;
comprovare all’Autorità che l'arma per difesa personale è una sua necessità reale (vedi anche: https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/166-bisogno-di-andare-armato-e-pericolosita-ambientale ) e non un'opzione per situazioni meramente ipotetiche;
mettere in grado la Prefettura di riesaminare interamente la questione esprimendo nuove e diverse valutazioni, utili per una decisione diversa e favorevole rispetto a quelle adottate in passato a partire dal 2011;
dimostrare perché, nel suo caso, non appare ragionevole adottare una restrizione sull’autorizzazione in questione;
dimostrare che, oltre al presupposto del dimostrato bisogno (vedi anche: https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/159-difesa-personale-bisogno-di-andare-armato-e-rinnovo-del-porto-di-pistola), lei non versa in una delle circostanze espressamente indicate dalla legge come ostative e non è considerabile capace di abusare delle armi o, ancora, persona non di buona condotta;
chiarire che la sua specifica attività non è assimilabile ad altre attività (o lo è in parte) e che, pur di fronte al principio generale per cui l'appartenenza ad una categoria professionale in sé non ha uno specifico rilievo, nel suo caso appare invece tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d'armi.
Vuoi una consulenza personalizzata su questo argomento?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.