Stampa questa pagina
Giovedì, 01 Novembre 2018 17:23

Porto d'armi rubato: perdita del titolo

Scritto da

 

L'AVVOCATO RISPONDE

LA DOMANDA

Mio marito è un militare in servizio appartenente all’Arma dei Carabinieri, e nel xxx ha subito il furto del marsupio contenente tutti i documenti personali, tra cui il porto d’armi la cui scadenza naturale sarebbe stata novembre xxxx.

Ha immediatamente denunciato il fatto al suo superiore, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di xxxxxx dove presta servizio e ha richiesto la copia dei documenti, di tutti tranne che del porto d’armi.

Nel marzo xxx mio padre, possessore di 2 vecchi fucili da caccia ricevuti in eredità anni prima da uno zio, chiede a mio marito di farsene carico e glieli fa recapitare a casa per il tramite di mio suocero, cacciatore con regolare porto d’armi.

Mio marito denuncia subito la cessione di armi presso la Caserma dove lavora, e mio padre consegna il modulo di cessione di armi al Commissariato di zona, quello di xxxxx.

Nei giorni scorsi, quindi a distanza di più di x anni, mio marito viene contattato dal Commissariato e gli viene verbalmente contestato di aver preso in carico 2 armi, nel xxxxx, senza avere un valido titolo ovvero il porto d’armi.

Lui spiega di aver agito in buona fede, supponendo che il porto d’armi rubato fosse titolo valido ai fini della presa in carico dei fucili, tanto più che ne aveva già altri custoditi in casa, poiché la scadenza sarebbe stata nel novembre xxxx. Gli viene contestato che invece il porto d’armi ha perso la validità con il fatto stesso di essere stato rubato e di non essere più in suo possesso.

Ribadiscono che la sua condotta ha rilevanza penale e che verrà informato il Comando di appartenenza.

E' stato nel frattempo sentito in maniera informale mio padre, al quale hanno chiesto se il modulo di cessione delle armi fosse stato scritto da lui o gli fosse stato consegnato già compilato (è interamente scritto al computer) e se la firma fosse sua. Non hanno chiesto ad esempio chi abbia spostato le armi, sebbene lo abbia dichiarato mio padre di sua iniziativa.

Questo ci fa supporre che non vogliano contestare a mio marito l’art. 35 del Tulps, come avevamo supposto in un primo momento (sebbene sarebbe stato più logico contestarlo a mio padre) quanto piuttosto una forma di falsità in attestazione.

In questo caso la fattispecie diventerebbe più complicata, perché lui avrebbe agito da privato cittadino che ha presentato denuncia di cessione armi alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, quella dove presta servizio, nella persona del suo Comandante, il quale ha firmato l’atto e che, per inciso, è convinto al pari di mio marito che il porto d’armi fosse valido.

Specifico inoltre che il sistema usato dai militari per inserire le armi nel gestionale non richiede l’inserimento del numero del porto d’armi, che rimane in memoria e che non deve neppure essere confermato.

Suppongo che anche quello usato dal Commissariato sia simile, se neppure loro nel xxx si sono avveduti di quello che oggi definiscono un reato.

Secondo il Suo parere, il porto d’armi nel momento della cessione di armi era titolo valido ai soli fini della presa in carico dei due fucili, o no?

SINTESI DELLA QUESTIONE

Questo ci fa supporre che non vogliano contestare a mio marito l’art. 35 del Tulps, come avevamo supposto in un primo momento (sebbene sarebbe stato più logico contestarlo a mio padre) quanto piuttosto una forma di falsità in attestazione. Secondo il Suo autorevole parere, il porto d’armi nel momento della cessione di armi era titolo valido ai soli fini della presa in carico dei due fucili, o no? Ha riferimenti normativi o giurisprudenziali a supporto dell’una o dell’altra teoria?

 

LA RISPOSTA

FONTI

Legge 11 febbraio 1992 n.157 (legge sulla caccia)

Art. 22.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 26

 Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia qualunque sia il numero dei colpi (15) 5 La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza…

Art 35 T.U.L.P.S.

…….

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

 

Si può osservare che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 Reg. T.U.L.P.S. un documento complesso, formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma si cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative.

L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con la circolare n.557/PAS/u/008463/10100.a del 20.05.2016 evidenzia il fatto che la mancanza di uno dei due elementi costitutivi della licenza fa venir meno l’operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi rendendo invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità, es. acquisto armi e munizioni.

Pertanto, l’aver smarrito il documento costituisce – di fatto – la perdita del titolo (il beneficio rilasciato al singolo si esterna a terzi con l’esibizione della licenza stessa, si pensi per esempio se Tizio si recasse in armeria e non fosse in grado di esibire la licenza rilasciata dal Questore: egli non potrebbe mai acquistare un’arma) e, quindi,  conseguentemente - in ipotesi - la vendita o la cessione occasionale di un’arma comune da sparo tra privati -di cui il compratore non sia munito di licenza per porto d’arma né di nulla osta rilasciato dal questore- va ricondotta alla violazione punita dall’art. 35 del T.U.L.P.S. e precisamente al reato di cui al comma 5° per il venditore–cedente e 9° comma per l’acquirente-cessionario (tanto risulta anche da alcune pronunce: Cass. pen. I sent. 10363 del 07.11.1985 - Cass. pen. I sent.2979 del 04.03.1988).

In considerazione della particolarità del caso, si suggerisce di attendere gli sviluppi investigativi da parte del Commissariato di P.S., al fine di poter meglio adattare un’eventuale strategia difensiva penale ed amministrativa.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 6767 volte Ultima modifica il Venerdì, 02 Novembre 2018 14:37
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858