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Martedì, 13 Novembre 2018 07:09

Arma difesa personale e G.P.G.

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L'AVVOCATO RISPONDE

LA DOMANDA

Come mai io come guardia giurata, posseggo un P.A. per difesa personale quando in realtà non ho nessun interesse a difendere me stesso, ma i beni dell'utente o eventualmente di chi mi chiede aiuto? (oggi siamo incaricati di un pubblico servizio e non abbiamo più un unnico dovere contrattuale come un tempo).

Come G.G. devo obbligatoriamente indossare un’ arma esposta alla vista altrui, pertanto "non per difesa ma per intimidazione", non posso circolare in servizio disarmato, se non per motivate ragioni come servizi aeroportuali, sono obbligato a svolgere tiri al poligono che certifichino la mia idoneità continua per poter detenere un arma, ma la definiscono "mia", e "per difesa strettamente personale" con punteggi da "cecchino".

A me sinceramente dell'arma in fondina poco importa, viste le leggi attuali che puniscono chi usa un arma per errore, e nel caso di una guardia giurata non potrebbe essere impossibile, perchè devo essere obbligato a portare un arma, quando la definiscono per mia propria difesa, se a me non interessa averla?

Come chiunque usi un’arma per lavoro, o meglio per l'altrui incolumità si dovrebbe avere un porto d'arma per servizio, non vincolato da scadenze annuali o biennali, come accade per Polizia, vigili urmani, ecc.

 

LA RISPOSTA

Prima di dare la risposta vera e propria, un rapido accenno alle fonti che disciplinano la materia.

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/193

(artt. 11, 42 e 43, 133, 134, 138)

Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 635/1940  (artt.61 e ss, art. 250)

art.52 c.p. 

art.53 c.p. 

parere del Consiglio di Stato n.453 del 5 maggio 1979

 

LA RISPOSTA

In merito alla situazione da Lei prospettata, si osserva che le G.P.G. (art.133 TULPS) possono esercitare la vigilanza di beni mobili o immobili altrui; esse operano sempre in un rapporto di subordinazione con un altro soggetto (istituto di vigilanza, privato, ente) che chiede la loro nomina.

Non può essere attribuita la qualità di G.P.G. per custodire beni propri o appartenenti a parenti o affini.

Verificato il possesso dei requisiti (art.138 TULPS), il prefetto rilascia alle G.P.G. il decreto di approvazione (art. 250 Reg.).

Nell’esercizio delle loro funzioni le G.P.G. rivestono le qualità di incaricato di pubblico servizio.

Quindi la ragione di svolgere un servizio armato insiste proprio nel fatto che il cliente, previo contratto con il datore di lavoro della GPG, ha richiesto la tutela di un particolare bene a rischio.

Bene per il quale si valuta necessario l’istituzione di un servizio di vigilanza, che a sua volta per il rischio intrinseco necessita di personale specializzato idoneo, all’occorrenza, ad intervenire anche con l’arma in suo possesso, in primis per difendere se stesso da eventuali azioni violente o salvaguardare l’incolumità di terzi, sempre nel rispetto delle norme per lo più codificate con: a) legittima difesa art. 52 c.p.  b) uso legittimo delle armi art. 53 c.p.  

Occorre precisare che, parallelamente, l’art.134 TULPS ha previsto che le G.P.G. non possono essere adibite ad operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà personale. 

Per tali ragioni, non può ritenersi compatibile un rilascio dell’invocato porto d’armiper servizio” (cosa che si dovrebbe tradurre con una nomina ad agente di P.S.) e il prefetto, quindi, rilascerà un libretto, avente durata di sei anni (valido come documento di riconoscimento) e di una licenza per porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta da rinnovare ogni due anni e che dura finché permane la qualità di G.P.G.

 

Tale licenza, benché a tariffa ridotta, è identica a quella rilasciata ai privati cittadini, pertanto abilita a portare l’arma in qualsiasi tempo, anche fuori servizio e senza limiti di spazio (parere del Consiglio di Stato n.453 del 5 maggio 1979).

In sintesi:

  • Il suo interesse personale a difendere se stesso è subordinato all’attività lavorativa per cui è stato assunto e motivo per il quale è stato nominato G.P.G.;
  • Lei non porta l’arma a fini intimidatori, ma per la difesa personale in virtù del particolare incarico a rischio connesso all’attività lavorativa;
  • la licenza abilita a portare l’arma in qualsiasi tempo, anche fuori servizio e senza limiti di spazio;
  • l’eventuale impossibilità di conseguire la licenza di porto d’armi oppure la rinuncia/ riconsegna dello stesso all’autorità di ps, non comporta necessariamente il diniego del decreto di approvazione a G.P.G., potendo questi (a discrezione del datore di lavoro) essere impiegato in servizi non armati.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 15122 volte Ultima modifica il Martedì, 13 Novembre 2018 07:36
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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