L’AVVOCATO RISPONDE
LE DOMANDE
Salve Avvocato, sono un appuntato dell’arma dei Carabinieri in servizio presso xxxxx. Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati e sono a chiederLe un parere a titolo informativo circa le mie domande di trasferimento presentate ai sensi dell’art. 398 del R.G.A dell’Arma dei Carabinieri.
Come da documentazione allegata; nello specifico vorrei chiederLe se l’amministrazione poteva rispondere negativamente alla mia prima istanza di trasferimento ai sensi della legge 104 dei miei genitori.
Inoltre, vorrei sapere se la mia seconda istanza non venisse accolta (quasi certamente non verrà accolta) come devo comportarmi?
Attualmente mia moglie lavora tra xxxxx e xxxx presso la ditta yyyyyy, pur avendo un contratto di “xxxx” mia moglie deve comunque recarsi a yyyy almeno n volte al mese.
Francamente detta situazione è diventata insostenibile per la gestione del minore; tanto da pensare di interpormi, all’insaputa di mia moglie, tra la ditta yyyy e mia moglie per far sì che il rapporto lavorativo cessi.
Nel frattempo, inoltre, ho presentato n. 2 domande di trasferimento tramite procedura ordinaria, nr. 2 istanza per essere trasferito presso le Sezione di PG presso il Tribunale xxx, nr. 1 prenotazione per il nucleo Carabinieri xxxxxx, nr. 1 selezione per il corso di rrrr; il tutto con esito negativo.
Detto ciò, ci sono i presupposti per un eventuale ricorso (anche se prematuro poiché non sappiamo i motivi del non accoglimento dell’istanza)?
Devo produrre richiesta di accesso agli atti ed estrapolare io personalmente copia?
Quali potrebbero essere le potenziali azioni da fare nei confronti dell’amministrazione?
RISPOSTE AI QUESITI
Vagliata la documentazione da Lei inviata, si rileva una concreta situazione di disagio a suo carico.
Come è noto, questo tipo di trasferimento "a domanda" viene valutato dall'amministrazione in un’ottica più distaccata, protesa a salvaguardare gli organici della Regione cedente.
Anche il tema della 104 non ha dato i suoi frutti, poiché non ricompresa nella “situazione di gravità”.
Ciò premesso:
- qualora fosse possibile un aggiornamento della valutazione di gravità con certificazione di cui all'art 3 co. 3 (vista anche l'età dei genitori), si potrebbe tentare nuovamente di percorre la strada tracciata per questo istituto.
- In alternativa, si può consigliare di rinnovare un'unica istanza ai sensi dell’art. 398, riepilogando ed attualizzando i motivi di ricongiungimento al coniuge, quelli sanitari e di assistenza del coniuge, con quelli di assistenza ai familiari.
- In caso di ulteriore esito negativo, si potrebbe valutare il percorso giudiziale per eccesso di potere e carenza motivazionale (c.d. ipotesi dei “provvedimenti ciclostile”).
- Inoltre si può consigliare di ricorrere all'istituto del trasferimento temporaneo che, verosimilmente, verrebbe accordato con più facilità ed in tempi ristretti.
Ciò, oltre a garantire una tempestiva risoluzione del caso, potrebbe consentire, un domani e in sede di ricorso, di far emergere anche la contraddittorietà delle motivazioni dei provvedimenti.
A Sua disposizione per qualsiasi altra esigenza di assistenza e consulenza legale.
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590