LA DOMANDA DEL LETTORE
“Chiedo un parere per dare inizio ad un eventuale procedimento di risarcimento del danno provocato dalla omessa riassunzione in servizio militare dinanzi al Tribunale competente. Il lavoratore risulta giudicato non-idoneo quale VFB e riformato art. 16N in quanto ritenuto affetto da persistenti turbe psichiche. La decisione definitiva ha annullato tutti i provvedimenti emessi nel xxxx dal Ministro della Difesa. Occorre ora ripristinare lo statu quo ante con auspicato risarcimento. Frattanto, allego copia della sentenza Tar xxx a favore di xxxx contro il Ministero della difesa”.
LA RISPOSTA
1) Sulla base delle informazioni acquisite ciò che appare risarcibile è il quantum che sarebbe spettato al dipendente dal momento del congedo (anticipato ed erroneo per effetto dell’errore sullo stato di salute) sino al momento in cui egli invece avrebbe dovuto essere congedato per fine servizio quale VFB. In altre termini: la differenza economica tra quanto da lui percepito e quanto gli spettava in relazione alla ferma breve nel caso avesse concluso il suo percorso quale VFB.
2) Diverso, aleatorio e difficile è invece l’aspetto dell’ipotetico risarcimento per perdita di chance e del danno esistenziale patito, quale omessa reintegrazione in servizio e perdita della possibilità di conseguire il prosieguo della carriera.
Il termine della ferma breve e l’eventuale transito nei ruoli degli effettivi (servizio permanente) rappresenta un elemento che deve essere statisticamente rilevante in termini prognostici circa il raggiungimento del risultato sperato: in tal caso incombe sul ricorrente l’onere di provare l’esistenza della probabilità di conseguimento del risultato sperato, tale processo – seppur astratto – deve ragionevolmente far ipotizzare una possibilità di riuscita superiore al 50% (Cass. civ. sez. lav. 18-1-2006, n. 852).
Occorre parametrare, in base ai requisiti previsti dalle norme dell’arruolamento (art. 701 D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 …. i criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa – art.704 art. 701 D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 …Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della Difesa ( ndr che consistono nell’esame dei titoli e nel superamento di esami) le probabilità che avrebbe avuto il ricorrente se, al termine della suo periodo di servizio quale VFB , avesse chiesto il transito ad ulteriore ferma biennale e successivamente il transito in servizio permanente.
Supportando con elementi di fatto gli effettivi cambiamenti di vita del danneggiato e le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita.
La questione del risarcimento del danno per perdita di chance, come detto, non si basa su concreti indici di valutazione ma rientra in un contesto aleatorio difficile da rapportare alla realtà e, soprattutto, basato sul convincimento probabilistico del giudice.
Al riguardo non abbiamo una consolidata giurisprudenza favorevole, ritenendo come presupposto il fatto che, comunque, al di là del periodo di ferma in essere al momento della collocazione in congedo del militare, questi per il successivo transito in servizio permanente avrebbe dovuto comunque superare delle fasi concorsuali (Consiglio Stato, sez. IV, 23.6.2015, n. 3147).
IN PRATICA
Lei potrebbe attivarsi con una preliminare diffida ad adempiere, o istanza di riesame, avente ad oggetto:
a) la richiesta di un Decreto di liquidazione delle somme desunte dalla ricostruzione della carriera (es. stipendio, riliquidazione del premio di congedamento, interessi legali e somme a titolo di rivalutazione monetaria) a decorrere dalla data dell’effettiva collocazione in congedo fino alla data prevista quale termine della ferma breve (a tale scopo si può consigliare la predisposizione di una “perizia” da parte di un consulente del lavoro –o altro esperto del ramo- che delinei la predetta ricostruzione, producibile con l’istanza); in occasione di questa richiesta si può formulare un’istanza di accesso agli atti tendente a verificare se l’amministrazione ha effettivamente eseguito l’ordine del giudice annullando gli atti impugnati con il ricorso di cui al RG xxxxxx e concluso con sentenza Tar xxxxx xx non appellata.
b) in caso di esito negativo, a quel punto proporre l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato e, poi, per il riconoscimento del diritto di cui al punto a.
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