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Giovedì, 02 Maggio 2019 12:24

Comunicazione del rilascio di licenza di porto d'armi ai conviventi maggiorenni

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L’AVVOCATO RISPONDE

 

 

COMUNICAZIONE DEL RILASCIO DI LICENZA DI PORTO D’ARMI AI CONVIVENTI MAGGIORENNI

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo (42 Tulps) deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

 

 

 

LA DOMANDA

Buongiorno avvocato, al ritiro del porto d'armi sportivo mi hanno fatto firmare questa dichiarazione che aggraverebbe la mia posizione rispetto l'art. 42 Tulps che prevede solo un’ammenda nel caso di mancato avviso ai conviventi del possesso del porto d'armi.

Vorrei capire:

1) a cosa andrei incontro nel caso in cui non avvisassi i miei conviventi del possesso del porto d'armi sportivo.

2) dovrei acquistare un revolver calibro 22 e poi dovrei andare in questura a denunciarne il possesso. Nel caso in cui mi incalzassero proponendomi di firmare una dichiarazione simile, in cui affermo di aver avvisato i miei conviventi del possesso di un’arma da fuoco, posso rifiutarmi di firmarla?

Prima di dare la risposta ai quesiti posti da lettore, risposta che si può leggere alla fine del post, una breve disamina delle Fonti.

 

 

 

LE FONTI

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Articolo 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 

_____________

Articolo 38

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

  1. a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  2. b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  3. c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Articolo 42

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Art. 495 del Codice Penale

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

  1. 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile
  2. 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

 

 

 

LA RISPOSTA

Per rispondere ai Suoi quesiti, preliminarmente, occorre circoscrivere il quadro normativo di riferimento sopra elencato.

In particolare, nel 2010, al fine di tutelare l’incolumità di terzi e la sicurezza pubblica, è stato introdotto l’art. 42 comma 2 del TULPS, che pone un obbligo giuridico (prima non previsto), un dover fare ricadente su colui che è destinatario di una licenza di porto d’armi.

La norma, infatti, recita:” Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi …. deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio”.

L’eventuale omissione di tale obbligo, avendo sottoscritto una dichiarazione mendace, comporterebbe conseguenze prospettabili su due profili: amministrativi e penali.

 

Nel suo caso, qualora le autorità di polizia accertino il fatto che Lei abbia sottoscritto la dichiarazione avanti al pubblico ufficiale il cui contenuto non corrisponda al vero, per esempio potrebbe avvenire a seguito di un controllo sulle modalità di custodia delle armi, Lei risponderebbe:

 

  1. a) in relazione alla dichiarazione resa il x.0x.201x, avanti il funzionario di polizia della Questura, della violazione dell’art. 495 del Codice Penale che punisce con la reclusione da uno a sei anni chi falsamente rende attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (quindi denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria);
  1. b) in relazione all’omesso avviso della detenzione del titolo di polizia ai familiari/conviventi maggiorenni, della violazione dell’art.42 comma 2 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza che stabilisce la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro a cui può seguire la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Quest’ultima sanzione “accessoria” si innesterebbe in forza al combinato disposto degli artt. 11 e 42 del TULPS, poiché le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione, nel Suo caso si tratterebbe di essere venuto meno ad un “obbligo” e, non ad una facoltà, di procedere all’avviso ai conviventi della detenzione del titolo di polizia. 

 

Per ciò che concerne (il quesito n.2), ovvero l’ipotesi che Le venga proposto di firmare un ulteriore dichiarazione è da ritenersi del tutto residuale, non dovrebbe accadere, poiché l’art. 42 comma 2 del TULPS impone un “obbligo“ di dover comunicare nei confronti di colui a cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi /nulla osta alla detenzione e, non nei confronti di colui che denuncia la detenzione di un’arma, infatti l’art. 38 del TULPS non lo prevede.

Questo perché la norma, in astratto, tutela a priori l’incolumità pubblica derivante da un pericolo presunto, che potrebbe derivare dal possesso di un’autorizzazione del titolo di polizia che permette l’acquisto/ detenzione di armi, pertanto, Lei ha già adempiuto a tale dovere il x0.0x.201x e può rifiutarsi di sottoscriverla.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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