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Venerdì, 10 Gennaio 2020 17:15

Assegnazione per tre anni dei lavoratori dipendenti

Scritto da

 

L’Avvocato risponde

 

Domanda:

sui rigetti della Guardia di Finanza relativi alla domanda di assegnazione temporanea proposta dal militare ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01, come si deve intendere il termine di 30 giorni previsto dalla norma per la conclusione del procedimento?

 

 

Risposta:

Solitamente la G. di F. intende che il temine dei 30 giorni richiamato nell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 non è indicato come conclusione del procedimento amministrativo, bensì come l'eventuale dissenso che deve essere comunicato all'interessato nelle ipotesi di c.d. "transito esterno" (ovvero da un'Amministrazione all'altra), mentre la scadenza degli istituti di mobilità ex lege, tra cui rientra questo di cui parliamo, è da ricondursi alla tabella H n. 33 del D.P.C.M. n. 109/2011, e, dunque, pari a 120 giorni.

Questo è, in estrema sintesi, quanto ultimamente sostiene l’Amministrazione.

Dal punto di vista del militare che, invece, ha interesse a ricorrere avverso il diniego, la questione in sintesi si può porre così: il termine di gg 30, assegnato dal secondo comma dell’art. 42 bis all’amministrazione, ha carattere perentorio, dal momento che è stato espressamente voluto dalla novella data dalla L. n. 124 del 07.08.2015 proprio in vista dello scopo della disposizione, ossia l’urgente onere posto a carico della parte pubblica di decidere sulla domanda considerata la presenza di minori al di sotto di tre anni di età.

Ricordiamo, come già segnalato in altri post tematici sullo stesso argomento, che questa norma ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore (dipendente pubblico) e quindi di garantire la massima unità familiare.

La disposizione in questione rientra quindi tra le norme dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.  

L’intento del Legislatore è di rendere l’assegnazione temporanea preminente rispetto alle ordinarie esigenze di organizzazione e di organico, potendo essere negata solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l’Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.

 

 

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Leggi anche:

https://www.miaconsulenza.it/l-avvocato-risponde/15-l-avvocato-risponde/381-poliziotto-militari-art-42-bis-d-lgs-151-01

 

 

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Letto 1900 volte Ultima modifica il Venerdì, 10 Gennaio 2020 17:20
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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1 commento

  • Link al commento Nicola Sabato, 11 Gennaio 2020 10:45 inviato da Nicola

    Salve, volevo porle una domanda.un graduato temporaneamente assegnato in 104 e in prossimita’ si rientro a reparto per decadenza, avendo una bimba di 2 anni e la moglie lavoratrice a tempo indeterminato,posso presentare domanda 42 bis stesso dal reparto dove attualmente sono aggregato?grazie mille