L’Avvocato risponde
Domanda:
sui rigetti della Guardia di Finanza relativi alla domanda di assegnazione temporanea proposta dal militare ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01, come si deve intendere il termine di 30 giorni previsto dalla norma per la conclusione del procedimento?
Risposta:
Solitamente la G. di F. intende che il temine dei 30 giorni richiamato nell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 non è indicato come conclusione del procedimento amministrativo, bensì come l'eventuale dissenso che deve essere comunicato all'interessato nelle ipotesi di c.d. "transito esterno" (ovvero da un'Amministrazione all'altra), mentre la scadenza degli istituti di mobilità ex lege, tra cui rientra questo di cui parliamo, è da ricondursi alla tabella H n. 33 del D.P.C.M. n. 109/2011, e, dunque, pari a 120 giorni.
Questo è, in estrema sintesi, quanto ultimamente sostiene l’Amministrazione.
Dal punto di vista del militare che, invece, ha interesse a ricorrere avverso il diniego, la questione in sintesi si può porre così: il termine di gg 30, assegnato dal secondo comma dell’art. 42 bis all’amministrazione, ha carattere perentorio, dal momento che è stato espressamente voluto dalla novella data dalla L. n. 124 del 07.08.2015 proprio in vista dello scopo della disposizione, ossia l’urgente onere posto a carico della parte pubblica di decidere sulla domanda considerata la presenza di minori al di sotto di tre anni di età.
Ricordiamo, come già segnalato in altri post tematici sullo stesso argomento, che questa norma ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore (dipendente pubblico) e quindi di garantire la massima unità familiare.
La disposizione in questione rientra quindi tra le norme dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.
L’intento del Legislatore è di rendere l’assegnazione temporanea preminente rispetto alle ordinarie esigenze di organizzazione e di organico, potendo essere negata solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l’Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
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