L’Avvocato risponde
In tema di diniego dell'istanza per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, l'interrogativo da porsi sui vecchi reati è il seguente:
l’affidabilità viene compromessa o no da quelle condotte che, per la loro natura, per la loro occasionalità e per la loro distanza nel tempo (parliamo, ad esempio, di reato di lesioni personali, art. 582 c.p., risalente a tanti anni fa) non hanno una connessione diretta appunto con il comportamento attuale della persona interessata al rilascio del titolo di polizia?
In altre parole; è necessario o no che il provvedimento amministrativo con cui viene disposto l’eventuale diniego sia basato su una valutazione del comportamento complessivo ed attuale della persona in questione?
Risposta
Si, è necessario: bisogna guardare al complessivo ed attuale comportamento della persona.
E’ vero che il potere riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio del porto di fucile è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione della funzione per cui lo stesso è attribuito, consistente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti.
Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base di una congrua istruttoria e del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, proprio per verificare il reale potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una motivazione adeguata.
Nel caso specifico della questione posta, se l’episodio che ha dato origine al procedimento penale è assai risalente nel tempo, deve essere rivalutato nell’attualità, insieme alla complessiva condotta tenuta dall’interessato nel decorso arco temporale, tutto questo per verificare in concreto la permanenza (o meno) delle condizioni ostative.
In pratica: non esiste di per sé un’inibitoria a vita in materia di armi a carico del ricorrente.
Sul tema, si segnala la recente sentenza del Tar Campania Sezione Quinta n. 106/2020 pubblicata in data 09.01.2020.
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