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Giovedì, 16 Gennaio 2020 09:26

Armi: ammonimento del Questore e atti persecutori

Scritto da

 

L’Avvocato risponde

 

Domanda

In tema di ammonimento orale del Questore a tenere una condotta conforme a Legge e a non insistere in comportamenti costituenti atti persecutori (il caso riguarda un ammonimento nascente da un’istanza di un’ex convivente della persona interessata e a denuncia penale successiva alla separazione), in mancanza di sufficienti elementi di prova in sede penale nei confronti del coniuge denunciato, l’ammonimento di per sé vale lo stesso a dimostrare la condotta persecutoria prevista dall’art. 612 bis codice penale, magari con qualche risvolto negativo in sede amministrativa per le armi?

 

 

Risposta

No, nel caso in cui il GIP disponga l’archiviazione della denuncia-querela per il reato ex art. 612-bis c.p., per mancanza di sufficienti elementi di prova nei confronti della persona interessata.

In pratica: questo accade quando risulta che i comportamenti non sono consistiti in minacce o molestie ripetute nei confronti della persona offesa, inoltre che la prova dell’effettiva verificazione di quanto denunciato è rimasta contraddittoria.

Ecco, in una situazione di incertezza probatoria di questo tipo non c’è una condotta persecutoria ex art. 612 bis c.p. sulla base della semplice emissione dell’ammonimento del Questore e, quindi, passando al piano amministrativo, l’eventuale rigetto del Questore di un’istanza di annullamento in autotutela dell’ammonimento può essere anche infondato e, in definitiva, può diventare oggetto di ricorso al Tar.

  

Sul tema è bene segnalare la recente sentenza del Consiglio di Stato Sezione Terza n. 65/2020, pubblicata in data 07.01.2020.

 

Per tornare rapidamente alla questione trattata ed offrire uno spunto difensivo che magari può tornare utile chi si riconosca in situazioni analoghe, il senso del discorso è questo.

La Questura deve spiegare bene quali siano gli atti istruttori successivi al decreto di ammonimento, da cui a suo parere emergano ulteriori comportamenti, condotte reiterate, minacce o molestie successive a quelle inizialmente considerate, che ancora giustifichino una valutazione di permanenza dell’opportunità di mantenere in vita l’ammonimento stesso, magari a distanza di anni.

Così come deve spiegare e motivare accuratamente quali fatti e comportamenti riferiti alla persona interessata siano stati valutati ostativi all’annullamento in autotutela, tenuto conto delle considerazioni svolte in penale con l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale.

Non può limitarsi ad una clausola o a una frasetta precompilata, magari uguale in tutti i casi su moduli ciclostile.

 

 

 

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Letto 3899 volte Ultima modifica il Giovedì, 16 Gennaio 2020 09:38
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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