L’Avvocato risponde
Domanda
In tema di ammonimento orale del Questore a tenere una condotta conforme a Legge e a non insistere in comportamenti costituenti atti persecutori (il caso riguarda un ammonimento nascente da un’istanza di un’ex convivente della persona interessata e a denuncia penale successiva alla separazione), in mancanza di sufficienti elementi di prova in sede penale nei confronti del coniuge denunciato, l’ammonimento di per sé vale lo stesso a dimostrare la condotta persecutoria prevista dall’art. 612 bis codice penale, magari con qualche risvolto negativo in sede amministrativa per le armi?
Risposta
No, nel caso in cui il GIP disponga l’archiviazione della denuncia-querela per il reato ex art. 612-bis c.p., per mancanza di sufficienti elementi di prova nei confronti della persona interessata.
In pratica: questo accade quando risulta che i comportamenti non sono consistiti in minacce o molestie ripetute nei confronti della persona offesa, inoltre che la prova dell’effettiva verificazione di quanto denunciato è rimasta contraddittoria.
Ecco, in una situazione di incertezza probatoria di questo tipo non c’è una condotta persecutoria ex art. 612 bis c.p. sulla base della semplice emissione dell’ammonimento del Questore e, quindi, passando al piano amministrativo, l’eventuale rigetto del Questore di un’istanza di annullamento in autotutela dell’ammonimento può essere anche infondato e, in definitiva, può diventare oggetto di ricorso al Tar.
Sul tema è bene segnalare la recente sentenza del Consiglio di Stato Sezione Terza n. 65/2020, pubblicata in data 07.01.2020.
Per tornare rapidamente alla questione trattata ed offrire uno spunto difensivo che magari può tornare utile chi si riconosca in situazioni analoghe, il senso del discorso è questo.
La Questura deve spiegare bene quali siano gli atti istruttori successivi al decreto di ammonimento, da cui a suo parere emergano ulteriori comportamenti, condotte reiterate, minacce o molestie successive a quelle inizialmente considerate, che ancora giustifichino una valutazione di permanenza dell’opportunità di mantenere in vita l’ammonimento stesso, magari a distanza di anni.
Così come deve spiegare e motivare accuratamente quali fatti e comportamenti riferiti alla persona interessata siano stati valutati ostativi all’annullamento in autotutela, tenuto conto delle considerazioni svolte in penale con l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale.
Non può limitarsi ad una clausola o a una frasetta precompilata, magari uguale in tutti i casi su moduli ciclostile.
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