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Domenica, 14 Giugno 2020 09:02

Separazione con convivenza e porto d’armi

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La domanda del lettore

Buongiorno Avvocato, sono legalmente separato da mia moglie, per amore di nostro figlio abbiamo comunque deciso di rimanere in convivenza nell’appartamento di mia proprietà. Ad agosto mi scadrà il porto d’armi ad uso tiro a volo sportivo, e volevo sapere come comportarmi sul foglio da presentare alla questura. Posso mettere “separato” alla voce stato civile e, alla voce nucleo familiare elencare, oltre a mio figlio, la mia ex moglie specificando lo stato di separazione in convivenza? Oppure, dato che sullo stato di famiglia risultiamo ancora uniti, metto coniugato? Non vorrei trovarmi dei problemi e perdere il pda visto che quest’anno avrei dovuto iniziare a fare gare di tiro dinamico. Le allego copia della omologazione di separazione. Grazie della disponibilità.

 

 

 

La risposta al quesito

Nel suo quesito, la parola “amore” per il figlio ha un suo peso specifico, anche se giunge dopo una separazione omologata cui ha fatto seguito una pacifica convivenza.

 

Ma partiamo prima da un’osservazione più generale della questione, in termini giuridici.

 

Costante è l'orientamento della giurisprudenza in materia di uso delle armi e delle condizioni per autorizzare i privati alla detenzione e uso delle stesse, secondo il quale è pienamente legittimo il sistema vigente nel nostro ordinamento che prevede un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi e i rischi connessi.

 

La prima diretta conseguenza è che il pericolo di abuso, o di non adeguato controllo delle armi in dotazione, deve essere inteso nella più ampia accezione possibile.

 

Pericolo che può essere dunque visto in tutti i casi in cui sul conto del soggetto interessato, ovvero dal suo comportamento, emergono sospetti o indizi negativi che inducono a dubitare che le armi siano godute e usate nella più perfetta e completa sicurezza.

 

Le preminenti esigenze che l'ordinamento intende salvaguardare attraverso le norme citate (tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività) non permettono il minimo dubbio in proposito e legittimano il massimo rigore nella valutazione, ampiamente discrezionale.  

 

Al contempo, bisogna poi dire che nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo al porto di un'arma; perché questo sia consentito occorre una valutazione dell'Amministrazione particolarmente attenta e prudente, finalizzata a salvaguardare le preminenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica e del vivere civile: e ciò giustifica l'adozione di eventuali misure interdittive nei confronti di soggetti nella cui condotta sono ravvisabili - secondo la discrezionale valutazione dell'Autorità competente - elementi comunque sintomatici della possibilità di abuso delle armi, inteso in senso lato.

 

Nel caso del lettore, i dati di cui verrà in possesso l'amministrazione non giustificano un diniego, in quanto non sembrano espressivi di un atteggiamento aggressivo manifestato nei confronti dei propri familiari.

 

Non c’è, ad esempio, la presentazione di una denuncia da parte della moglie per maltrattamenti o altro, che possa costituire espressione di una situazione di disagio familiare.

 

La condizione di “separato con convivenza” di per sé non dice nulla: il problema potrebbe sorgere solo nel caso in cui la pacifica e amorevole convivenza degeneri in crisi del rapporto di prossimità (vedi anche fucile tiro a volo tensioni marito moglie).

 

Diciamo che, in generale, stante il carattere preventivo dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione in questa materia, la cui funzione è quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi e quindi la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, è attribuita all'autorità di Pubblica Scurezza un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

 

Quindi, in astratto, potrebbe essere pure legittimo un provvedimento recante il diniego della licenza di porto d'armi che sia emesso in presenza di situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, non essendo richiesto un accertato ed oggettivo abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

 

Bene.

Fatte tutte queste considerazioni generali, torno a ripetere che si tratta sempre di valutazioni da fare caso per caso, al fine di comprendere se la situazione di convivenza possa portare a quella conflittualità, o meno.

 

Nel suo caso, lei racconta di un rapporto gestito, dopo la separazione, con una convivenza nell’amorevole interesse di vostro figlio: dunque non si vede come l’Autorità possa censurare una situazione di questo tipo, nella quale emerge l’assenza di turbative e/o di conflitti endofamiliari.

 

Pertanto, nelle dichiarazioni che andrà a fare, scriva la sola verità in relazione allo stato di convivenza post separazione.

 

 

 

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Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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