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Martedì, 22 Settembre 2020 17:38

Armi, i quesiti dei lettori: vecchi reati del familiare convivente

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La domanda

Salve avvocato ho visto il suo numero su un forum in internet Potrei farle una domanda per avere un consiglio riguardo il rinnovo del porto d’armi? ..le spiego brevemente ho mandato a rinnovo.. sono una persona pulitissima nn ho fermi ne avvistamenti e tutto il resto.... abito nella stessa abitazione con mio papà che nel lontano 11111xxx ha commesso un reato di cui ha scontato tutto si è riabilitato e da un anno possiede di nuovo il porto d armi di nuovo....siccome da quello che mi hanno fatto capire in commissariato si stanno soffermando su quel reato ho qualcosa da temere?

 

Che reato ha commesso suo padre?

 

Coltivazione di canapa: tranne quel reato nn ha niente altro mio papà. Grazie Avv.

 

 

 

La risposta

La ringrazio per aver posto la domanda; in effetti vi è confusione sulla questione da Lei prospettata.

 

Cerchiamo di fare un pò di chiarezza, sia pur in estrema sintesi.

 

La disciplina in materia di detenzione delle armi è disciplinata in Italia dal T.U.L.P.S.

 

Ebbene sono gli articoli 11 e 43 a prevedere i casi in cui il richiedente- a causa di precedenti penali - non può ottenere la licenza di porto di fucile o di porto d'arma.

 

I predetti articoli non fanno alcun riferimento a possibili dinieghi della domanda di rinnovo/rilascio delle licenze in argomento da parte della pubblica amministrazione per il fatto di convivere con una persona che ha commesso un illecito penale.

 

Occorre sempre ricordare che la responsabilità è personale e che le conseguenze giuridiche di un reato non possono mai ricadere su familiari o conviventi.

 

E nemmeno potrebbe invocarsi il disposto della normativa in materia di stupefacenti che recita “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla...”.

 

Inoltre come Lei riporta, per suo padre è intervenuta la riabilitazione, con la conseguenza che questi ha potuto rinnovare il proprio porto d'armi.

 

Infatti, è ormai un orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza ritenere che il disposto dell'art. 43 T.U.L.P.S non debba intendersi come prevedente un divieto assoluto e perpetuo di ottenere il rilascio del porto d'armi.

 

In sostanza: l'intervenuta riabilitazione del condannato, come pure ormai spesso ripetuto dal Consiglio di Stato, fa venire meno il divieto di ottenere il rinnovo/rilascio del porto d'armi.

 

Nel suo caso, se ha avuto sentore che la competente Questura sta analizzando il precedente di suo padre, Le consiglio di mantenere una condotta specchiata come sempre ha fatto finora.

 

Nel caso in cui la Questura dovesse rigettare la sua domanda, ritengo che vi siano fondati motivi per impugnare la decisione innanzi alla competente autorità giurisdizionale, con ottime possibilità di ottenere una sentenza a lei favorevole.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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