La domanda
Salve avvocato ho visto il suo numero su un forum in internet Potrei farle una domanda per avere un consiglio riguardo il rinnovo del porto d’armi? ..le spiego brevemente ho mandato a rinnovo.. sono una persona pulitissima nn ho fermi ne avvistamenti e tutto il resto.... abito nella stessa abitazione con mio papà che nel lontano 11111xxx ha commesso un reato di cui ha scontato tutto si è riabilitato e da un anno possiede di nuovo il porto d armi di nuovo....siccome da quello che mi hanno fatto capire in commissariato si stanno soffermando su quel reato ho qualcosa da temere?
Che reato ha commesso suo padre?
Coltivazione di canapa: tranne quel reato nn ha niente altro mio papà. Grazie Avv.
La risposta
La ringrazio per aver posto la domanda; in effetti vi è confusione sulla questione da Lei prospettata.
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza, sia pur in estrema sintesi.
La disciplina in materia di detenzione delle armi è disciplinata in Italia dal T.U.L.P.S.
Ebbene sono gli articoli 11 e 43 a prevedere i casi in cui il richiedente- a causa di precedenti penali - non può ottenere la licenza di porto di fucile o di porto d'arma.
I predetti articoli non fanno alcun riferimento a possibili dinieghi della domanda di rinnovo/rilascio delle licenze in argomento da parte della pubblica amministrazione per il fatto di convivere con una persona che ha commesso un illecito penale.
Occorre sempre ricordare che la responsabilità è personale e che le conseguenze giuridiche di un reato non possono mai ricadere su familiari o conviventi.
E nemmeno potrebbe invocarsi il disposto della normativa in materia di stupefacenti che recita “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla...”.
Inoltre come Lei riporta, per suo padre è intervenuta la riabilitazione, con la conseguenza che questi ha potuto rinnovare il proprio porto d'armi.
Infatti, è ormai un orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza ritenere che il disposto dell'art. 43 T.U.L.P.S non debba intendersi come prevedente un divieto assoluto e perpetuo di ottenere il rilascio del porto d'armi.
In sostanza: l'intervenuta riabilitazione del condannato, come pure ormai spesso ripetuto dal Consiglio di Stato, fa venire meno il divieto di ottenere il rinnovo/rilascio del porto d'armi.
Nel suo caso, se ha avuto sentore che la competente Questura sta analizzando il precedente di suo padre, Le consiglio di mantenere una condotta specchiata come sempre ha fatto finora.
Nel caso in cui la Questura dovesse rigettare la sua domanda, ritengo che vi siano fondati motivi per impugnare la decisione innanzi alla competente autorità giurisdizionale, con ottime possibilità di ottenere una sentenza a lei favorevole.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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