Art. 10 bis Legge 241/1990
La domanda
Buongiorno Avv. Pandolfi e grazie per tutte le informazioni che rilascia in materia di diritto amministrativo delle armi. La mia domanda è questa. Veniva decretato un divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Il provvedimento veniva emesso a seguito del mio deferimento all'A.G. per il reato di cui all'art. 367 c.p. ed all'art. 20, comma 1, legge n. 110/1975. Era iscritto il procedimento penale concluso con la sentenza di patteggiamento, con la quale venivo condannato alla reclusione per mesi sei (pena sospesa). Successivamente il Tribunale dichiarava l'estinzione del reato. Con apposita istanza ho chiesto alla Prefettura il riesame della mia posizione e la revoca del divieto di detenzione armi, visto il tempo trascorso e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato. L'istanza veniva sollecitata varie volte senza alcun riscontro. Solo parecchio tempo dopo mi veniva notificato il provvedimento definitivo con il quale la Prefettura decretava il respingimento dell'istanza di revoca del divieto; questo senza però notificarmi prima la comunicazione di motivi ostativi. Poteva farlo? Cioè poteva evitare la comunicazione dei motivi ostativi?
La risposta
No, non poteva farlo.
L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Ora: se la Prefettura omette di dare tempestiva comunicazione della propria volontà di respingere l'istanza presentata, viola la norma e la esclude dalla partecipazione alla fase istruttoria del procedimento.
Insomma, la comunicazione di motivi ostativi andava fatta.
Un caso questo certamente da ricorso al Tar, visto che il divieto della Prefettura, così congegnato, risultava e risulta pienamente annullabile.
Altre informazioni?
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