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Mercoledì, 10 Novembre 2021 15:37

Armi: rifiuto di sottostare a controllo di polizia

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La domanda

Gentile avvocato, mi trovavo con mio fratello colto in data xxxx al termine di una battuta di caccia; secondo la Prefettura che mi ha revocato la licenza di porto di fucile e mi ha notificato un divieto di detenzione armi, mi sarei rifiutato -a detta loro- di sottostare ad un controllo di polizia, incorrendo così nei reati di resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e di rifiuto di indicazioni sull’identità personale. A me, però, risulta che non c’è stato alcun procedimento penale e nessun accertamento specifico su questi presunti fatti. Quindi, in definitiva, la Prefettura poteva fare quello che ha fatto a mio danno?

 

 

 

 

La risposta

No, da quanto dice non poteva farlo.

 

Da premettere che la risposta alla sua domanda viene data sul semplice quesito proposto, senza poter visionare eventuali documenti amministrativi relativi ai fatti lamentati, in quanto lei non ha trasmesso alcun atto o documento.

 

Detto questo in premessa, in ogni caso il fatto dal quale sono scaturiti entrambi i provvedimenti, di divieto e di revoca, pare del tutto insussistente.

 

In effetti risulta dal quesito che nessuna iniziativa è stata assunta dall’autorità giudiziaria che, benché raggiunta dalla segnalazione della notizia di reato, non ha proceduto ad alcuna iscrizione a suo carico.

 

Da questa circostanza deve desumersi l’irrilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione a suo carico.

 

Insomma, da quanto emerge i due provvedimenti non sembrano sorretti dalla necessaria base motivazionale che invece in questi casi è richiesta.

 

In pratica sembrano fondati esclusivamente su fatti che, proprio perché non è stato tratto alcun elemento indiziario tale da giustificare l’apertura di un fascicolo d’indagine, non sono idonei (perché privi di pieno sostegno probatorio) a giustificare un giudizio di inaffidabilità e, in ogni caso, una prognosi sfavorevole circa il possibile uso illecito delle armi.

 

In conclusione: il ricorso al Tar per criticare i due provvedimenti e chiederne l’annullamento c’è tutto.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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