Che cos'è il cyberbullismo?
E' più facile spiegarlo elencando le azioni che lo causano secondo l'art. 1 di questa importante legge. Per cyberbullismo si intende qualsiasi forma di:
- aggressione,
- molestia,
- ricatto,
- ingiuria,
- denigrazione,
- diffamazione,
- furto d'identità,
- trattamento illecito di dati personali a danno di minori realizzata per via telematica,
- diffusione di contenuti on line con lo scopo di isolare il minore o metterlo in ridicolo.
Che cos'è l'istanza di oscuramento?
E' la modalità prevista dalla Legge per tutelare la dignità del minore.
Si tratta di uno scritto con il quale si chiede la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso in internet.
Il funzionamento di questo presidio è molto semplice:
il minore che ha pià di quattordici anni, oppure il genitore o chi ha la responsabilità del minore che abbia subito un atto tra quelli elencati nel paragrafo "che cos'è il cyberbullismo", può inviare al responsabile del sito o al titolare del trattamento un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore.
A questo punto, scattano due termini:
- entro le ventiquattro ore successiva alla ricezione dell'istanza, questa deve essere evasa: il responsabile deve comunicare di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
- se manca questa rapida risposta entro quarantotto ore, cioè se non provvede all'incarico assunto, l'interessato può rivolgere il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore.
Le novità della Legge
a) Il reclamo
Da quando è stata varata questa innovativa Legge, molti commentatori si sono messi al lavoro per estrarre i principi realmente utili alla tutela del minore.
La lettura della nuova norma ci offre come risultato che il Legislatore ha cercato di consegnare direttamente nelle mani del ragazzo, dai 14 anni in su, la possibilità di segnalare un contenuto illecito al gestore del sito o del social, mediante l'inoltre del reclamo al Garante.
b) il referente scolastico
Ogni Istituto scolastico deve avere questa figura, sulla quale quindi il minore potrà contare se si verifica un episodio di cyberbullismo; il referente ha un compito per la verità neppure tanto semplice, che consiste nel coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto, avvalendosi anche delle Forze di Polizia, se occorre.
Attenzione: nel caso dovesse mancare la nomina del referente scolastico, la Scuola potrebbe rispondere in sede civile dei danni causati al minore per la carente vigilanza.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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