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Venerdì, 27 Novembre 2020 11:13

Conto corrente cointestato

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Cointestatario di un conto corrente con firma disgiunta. Il reale titolare del rapporto e delle somme coinvolte.

 

 

Accade in modo frequente che soggetti, appartenenti o meno ad uno stesso nucleo familiare, decidano di utilizzare un conto cointestato per ragioni di opportunità, che potrebbero essere ad esempio, il risparmio sui costi di gestione e di spese, come per i coniugi che mantengono un unico conto sul quale far affluire i propri redditi; oppure il supporto nella gestione delle operazioni di prelievo quotidiane, come nel caso del genitore non più autonomo ed uno dei figli; ovvero come modalità di ausilio materiale nelle operazioni da svolgere allo sportello come nel caso della persona anziana assistita da una badante, e via dicendo.

 

Ora, al di là delle vicende quotidiane, occorre comprendere come opera l’usuale pratica del conto corrente cointestato dal punto di vista giuridico.

 

I conti correnti cointestati si suddividono in due tipologie: a firma congiunta e a firma disgiunta:

  • con la prima, che in questa occasione non approfondiremo, tutte le operazioni e movimentazioni richiedono la presenza e la firma di tutti i cointestatari;
  • con la seconda, ogni cointestatario può effettuare autonomamente qualsiasi operazione senza l’avvallo degli altri co-titolari.

 

Semplicemente si tratta di un rapporto bancario che prevede almeno due soggetti titolari del conto, ma potranno essere anche di più.

 

Gli intestatari del conto corrente a firma disgiunta, possono liberamente effettuare operazioni in autonomia, quali bonifici, prelievi, pagamenti, investimenti, gestione dei titoli, ecc., a meno che non vengano poste delle specifiche limitazioni.

 

In questa tipologia di conto corrente, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, trovano regolamentazione nell'art. 1298, comma 2 c.c., che disciplina i rapporti tra debitori e creditori solidali, disponendo che le quote di ciascuno di essi si presumono uguali; e nell’art. 1101 c.c., secondo cui le quote di partecipazione ad una comunione si presumono uguali tra loro.

 

Mentre relativamente ai rapporti correnti tra i predetti e la banca si fa riferimento all'art. 1854 c.c., che riconosce, in caso di firma disgiunta, il vincolo di solidarietà (attiva e passiva) in capo a ciascuno di essi nei confronti della banca. 

 

L’aspetto su cui si vuol porre l’attenzione è la questione della effettiva titolarità dei crediti di cui al conto corrente, poiché nella realtà al sopraggiungere di eventuali incomprensioni personali o nella eventualità del decesso del titolare del conto, è possibile che si presentino tutta una serie di problematiche che andranno a riflettersi sul rapporto di conto corrente in essere e la presunzione sulla parità di quote, potrà rivelarsi non così netta come sembra in apparenza, dato che le persone coinvolte nella cointestazione possono avere diritto a quote diverse tra loro.

 

Al riguardo la Corte di Cassazione civile, sez. III, con la recente ordinanza n. 21963/2019, ha chiarito incontrovertibilmente un importantissimo principio in tema di cointestazione di conto corrente bancario, stabilendo che: ”salvo prova di diversa volontà delle parti” la cointestazione “è di per sé atto idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito….(omissis)].

 

La scelta della “cointestazione” non significa che l’effettivo/originario titolare del rapporto abbia voluto attribuire la proprietà delle somme che fa confluire sul conto corrente anche al soggetto cointestatario, soprattutto se non esiste una esplicita manifestazione in tal senso, anzi si deve escludere tale eventualità, soprattutto quando l’effettivo titolare è in grado di dimostrare che il saldo attivo del conto corrente cointestato sia il risultato del versamento di somme appartenenti solo a se stesso, senza che altri possano avanzare, nei rapporti interni, pretese sul saldo medesimo.

 

Quindi si può superare la presunzione di comproprietà, dimostrando che le somme depositate su un conto corrente cointestato appartengono ad uno solo dei correntisti, ricostruendo la provenienza delle somme presenti sul conto stesso.

 

 

 

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Avv. Rosa D’Agostinis

Letto 1861 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Novembre 2020 11:36
Rosa D'Agostinis

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Data di nascita: 09/09/1969

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