Criteri per stabilire se il divieto detenzione armi ha un effetto istantaneo, una durata indefinita nel tempo o può essere revocato dopo un certo tempo. Principi di buon andamento della cosa pubblica, di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione pubblica.
Il nostro Ordinamento non prevede che il divieto di detenzione armi possa durare in eterno.
Questa particolare misura inibitoria può quindi essere rivista e riesaminata quando sia decorso un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui è stato emesso.
Spesso, in dottrina e in giurisprudenza, oltre che tra gli addetti ai lavori, si discute su quale possa essere la durata del divieto.
Negli ultimi mesi, tanto i Tribunali amministrativi quanto il Consiglio di Stato hanno pronunciato diverse sentenze, nelle quali questo delicato tema è stato via via approfondito.
Ultimamente, anche il Ministero dell’Interno ha sentito l’esigenza di dare istruzioni ai Questori e Prefetti, indirizzando la loro attività di interpretazione dell’art. 39 T.u.l.p.s., soprattutto con l’intento non tanto nascosto di irrobustire le difese dell’amministrazione nelle cause intentate dai privati per annullare i divieti o per insistere per il riesame delle istanze di revoca da loro presentate.
Ad ogni modo, osservando la questione nell’ottica della parte privata, possiamo certamente confermare che il divieto in questione non può avere durata illimitata.
Infatti, ammettere che il divieto detenzione armi possa avere un carattere permanente, significherebbe andare in contrasto con il principio di buon andamento della cosa pubblica ex art. 97 Costituzione e, inoltre, con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione pubblica.
In pratica: se fosse vera questa tesi, il destinatario della misura interdittiva non avrebbe strumenti per tutelare la propria posizione, il che è inammissibile.
Invece, i criteri elaborati per stabilire se il divieto detenzione armi possa avere un effetto istantaneo, una durata indefinita nel tempo o possa essere revocato dopo un certo tempo, hanno man mano portato gli interpreti a stabilire che:
il divieto non è atto ad efficacia istantanea;
esiste un interesse protetto dall’Ordinamento a che il destinatario del divieto possa chiedere l’aggiornamento della propria posizione e la revoca dell’inibitoria;
è coerente chiedere la revoca dopo che sia decorso un tempo ragionevole dall’emissione del divieto di detenzione armi;
il divieto potrà essere rimosso in presenza di fatti nuovi che siano idonei a modificare il quadro indiziario posto a base della precedente valutazione di inaffidabilità.
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