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Sabato, 28 Novembre 2020 10:51

Quanto dura il divieto detenzione armi

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Criteri per stabilire se il divieto detenzione armi ha un effetto istantaneo, una durata indefinita nel tempo o può essere revocato dopo un certo tempo. Principi di buon andamento della cosa pubblica, di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione pubblica.

 

 

 

Divieto  

Durata

Criteri

Consigli

 

 

 

Divieto  

Il nostro Ordinamento non prevede che il divieto di detenzione armi possa durare in eterno.

 

Questa particolare misura inibitoria può quindi essere rivista e riesaminata quando sia decorso un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui è stato emesso.

 

Spesso, in dottrina e in giurisprudenza, oltre che tra gli addetti ai lavori, si discute su quale possa essere la durata del divieto.

 

Negli ultimi mesi, tanto i Tribunali amministrativi quanto il Consiglio di Stato hanno pronunciato diverse sentenze, nelle quali questo delicato tema è stato via via approfondito.

 

Ultimamente, anche il Ministero dell’Interno ha sentito l’esigenza di dare istruzioni ai Questori e Prefetti, indirizzando la loro attività di interpretazione dell’art. 39 T.u.l.p.s., soprattutto con l’intento non tanto nascosto di irrobustire le difese dell’amministrazione nelle cause intentate dai privati per annullare i divieti o per insistere per il riesame delle istanze di revoca da loro presentate.

 

 

 

Durata  

Ad ogni modo, osservando la questione nell’ottica della parte privata, possiamo certamente confermare che il divieto in questione non può avere durata illimitata.

 

Infatti, ammettere che il divieto detenzione armi possa avere un carattere permanente, significherebbe andare in contrasto con il principio di buon andamento della cosa pubblica ex art. 97 Costituzione e, inoltre, con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione pubblica.

 

In pratica: se fosse vera questa tesi, il destinatario della misura interdittiva non avrebbe strumenti per tutelare la propria posizione, il che è inammissibile.

 

 

 

Criteri

Invece, i criteri elaborati per stabilire se il divieto detenzione armi possa avere un effetto istantaneo, una durata indefinita nel tempo o possa essere revocato dopo un certo tempo, hanno man mano portato gli interpreti a stabilire che:

 

il divieto non è atto ad efficacia istantanea;

 

esiste un interesse protetto dall’Ordinamento a che il destinatario del divieto possa chiedere l’aggiornamento della propria posizione e la revoca dell’inibitoria;

 

è coerente chiedere la revoca dopo che sia decorso un tempo ragionevole dall’emissione del divieto di detenzione armi;

 

il divieto potrà essere rimosso in presenza di fatti nuovi che siano idonei a modificare il quadro indiziario posto a base della precedente valutazione di inaffidabilità.

 

 

 

Consigli

Vuoi sapere quando c’è l’obbligo dell’amministrazione di rispondere alla tua istanza di riesame?

 

Vuoi sapere se il divieto di detenzione armi che ti è stato notificato può essere sottoposto a riesame in autotutela?

 

Vuoi capire se ci sono i presupposti per rimuovere il tuo divieto di detenzione armi?

 

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Letto 9250 volte Ultima modifica il Sabato, 28 Novembre 2020 11:04
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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