Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01. Tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Molte volte i dipendenti dello Stato, inclusi i Militari, si chiedono il perché l’amministrazione presso la quale prestano il servizio respinga la loro domanda di assegnazione temporanea ad altra sede, istanza motivata dalla presenza di figli minori di tre anni.
Questa domanda molto spesso viene rigettata in quanto l’amministrazione oppone le prioritarie esigenze di servizio, la connotazione operativa di un certo reparto, il deficit di personale, l’insostituibilità del dipendente e così via.
Come fare, allora, per contrastare il rigetto e proporre ricorso?
La prima cosa da fare è capire se il ricorso è proponibile, poi occorre affidarsi al legale che tratta frequentemente casi di questo tipo.
Comunque, oltre alle decine e decine di sentenze favorevoli in materia di cui disponiamo, un aiuto concreto per comprendere i termini di fattibilità del ricorso al giudice ci arriva dal Consiglio di Stato, in particolare dalla Sezione Quarta che ha pubblicato il 21.12.2020 la sentenza n. 8180/2020.
Vediamo, in estrema sintesi, perché questa articolata sentenza è utile.
Dunque: viene respinta l’istanza di un maresciallo della Guardia di Finanza, di assegnazione temporanea, presentata per poter prestare la sua attività lavorativa in una sede più vicina al luogo di residenza della figlia minore di anni tre.
Il provvedimento di rigetto parla di prioritarie esigenze di servizio, inoltre della connotazione operativa di un certo reparto, del deficit di personale e dell’insostituibilità del dipendente.
Il Tar, come primo giudice, respinge il ricorso, condividendo le obiezioni dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato, all’opposto, condivide invece le ragioni del dipendente ed accoglie il suo appello.
Dice il Consiglio: occorre consentire alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appare fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento.
L’Amministrazione viene, in conclusione, chiamata a riesaminare l’istanza dell’interessato, per verificare se effettivamente ricorrano “casi o esigenze eccezionali” che possano giustificare il rigetto dell’istanza.
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