Siamo in materia di trasferimento temporaneo del dipendente e di sostegno alla maternità e alla paternità.
Per il Tar Firenze, l'intento del Legislatore è stato quello di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di organizzazione e di organico, potendo quest'ultimo essere negato solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel suo provvedimento.
Così come tanti altri Giudici, anche i Magistrati del tribunale amministrativo di Firenze intervengono in questa delicata materia, con la sentenza n. 1043 pubblicata in data 11.09.2020.
In pratica, accolgono il ricorso presentato dal militare.
Dice il tribunale: in materia di congedo parentale (leggi: trasferimento temporaneo ex art. 42 bis d. lgs. 151/01), pur non sussistendo un diritto al trasferimento, un eventuale dissenso, oltre ad essere espressamente motivato non può che essere limitato a casi o esigenze eccezionali, risultando consentita anche un'assegnazione per periodi di tempi circoscritti e frazionati, pur nel rispetto di un periodo complessivo non superiore a tre anni.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 961/2020, ha affermato che: "può dunque considerarsi oramai superato l'orientamento più risalente di questo Consiglio... che ha escluso dall'applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea quelle Amministrazioni che svolgono compiti nei settori della Pubblica Sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, non soltanto in virtù delle superiori considerazioni, a anche in ragione delle ulteriori, editate argomentazioni esposte da questo Consiglio".
Si è evidenziato, infatti, che le misure di sostegno alla maternità e alla paternità vanno applicate tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze Armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile, dovendo considerare quegli elementi collegati al corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni perseguite.
Non sussistono elementi di impedimento a ritenere applicabile l'istituto del trasferimento temporaneo anche ai militari ed alle forze di polizia, e più in generale con riguardo a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese dunque le categorie rimaste assoggettate dopo il 2011, o meglio dopo il D.lgs. 29/1993, a regimi speciali pubblicistici, non rientrando nella cosiddetta privatizzazione.
Infatti, l'art. 1493 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sotto la rubrica "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione", afferma espressamente detta applicabilità, senza prevedere eccezioni di sorta e valutazioni che non siano quelle contenute nell'art. 42 bis sopra citato.
In buona sostanza, dunque, l'inciso contenuto nell'art. 42 bis riferito al "personale dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", non intende in alcun modo escludere il personale rimasto in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del suddetto testo normativo, mirando invece genericamente e globalmente ad indicare ed a comprendere i dipendenti pubblici complessivamente intesi.
I principi espressi nell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, per la loro valenza e carattere, hanno natura e funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, per "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione".
E' evidente che escludere l'applicabilità di tale particolare forma di tutela della maternità ai militari e agli altri lavoratori pubblici subordinati comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente della P.A. in relazione ad un istituto che vede, a monte, nella temporaneità dell'assegnazione, il contemperamento tra esigenze genitoriali e quelle dell'Amministrazione di appartenenza.
L'art. 42 bis integra una disciplina di particolare favore per il genitore dipendente, consentendo all'Amministrazione, in presenza dei presupposti di legge, di operare una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica.
In ragione delle caratteristiche di detta disposizione deve ritenersi che, pur non sussistendo un diritto al trasferimento temporaneo, un eventuale dissenso, oltre ad essere espressamente motivato, non può che essere limitato a casi o esigenze eccezionali, risultando consentita anche un'assegnazione per periodi di tempi circoscritti e frazionati, pur nel rispetto di un periodo complessivo non superiore a tre anni.
Come detto in preambolo, l'intento del Legislatore è stato quello di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di organizzazione e di organico, potendo quest'ultimo essere negato solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
vedi anche:
assegnazione temporanea 42 bis
Altre informazioni? chiedi consulenza
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.