Istanza per conseguimento di nuova patente di guida ex art. 120 C.d.S. Rigetto. Condizione del decorso di un triennio dalla cessazione della misura di prevenzione e riabilitazione. Illegittimità. Discrezionalità del Prefetto. La riabilitazione non ha alcuna rilevanza.
Se una persona è stata sottoposta, in passato, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, una volta cessati gli effetti della misura e visto l’art. 120 comma 3 C.d.S. può presentare un’istanza al Prefetto chiedendo il nulla osta per conseguire una nuova patente di guida, visto che quella prima posseduta è stata revocata al momento della sottoposizione alla misura di prevenzione?
La risposta è sì.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sez. 1, con la sentenza n. 44 del 20.01.2021 ha risolto favorevolmente la questione, ormai più e più volte proposta nelle aule di giustizia.
L'Amministrazione non può riscontrare negativamente la richiesta, basandosi sul fatto che l’articolo del codice della strada prescriverebbe che il nuovo titolo di abilitazione alla guida possa essere rilasciato solo quando ricorra la doppia condizione del:
a) decorso di un triennio dalla cessazione della misura di prevenzione e
b) dell'ottenimento di un provvedimento di riabilitazione.
In realtà, la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale.
In buona sostanza: decorso il triennio, se viene presentata un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, il Ministero dell’Interno deve compiere una nuova istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'interessato rappresenta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o a condizioni di salute.
La riabilitazione dalla misura di prevenzione non è una condizione per l'ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida.
Pertanto, l’istanza andrà presentata dopo il decorso dei tre anni da quando è cessata la misura di prevenzione.
La materia relativa alle istanze che possono essere presentate al Ministero dell’Interno è complessa e tecnica: per questo motivo consiglio sempre di rivolgersi ad un avvocato che tratti abitualmente la casistica.
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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