Revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. La Questura deve valutare accuratamente i fatti prima di trarre la conclusione che un comportamento della consorte agitato, ma occasionale, possa determinare la revoca del porto di fucile.
Premesso che sei una persona a posto con le armi: mai avuto problemi con l’amministrazione degli interni.
Ti sei trovato, però, in questa strana situazione: un giorno a casa tua, mentre discuti con tua moglie, improvvisamente costei si arrabbia e si agita, iniziando a lanciare oggetti e suppellettili casalinghi.
La reazione violenta ti sorprende e pensi di risolvere chiamando la Volante.
Il personale della Volante però, intervenendo subito sul posto, mastica male e traccia sulla propria relazione una prognosi negativa circa la possibilità che la stessa possa fare ricorso all’uso delle tue armi, detenute presso questa abitazione.
C’è da dire che voi vivete separati e che le armi di cui si parla sono regolarmente custodite in un armadio blindato, chiuso a chiave, collocato all’interno del tuo appartamento, in modo che tua moglie non può in alcun modo impossessarsi delle stesse quando si trova lì.
Ma niente da fare: il giudizio di pericolosità di tua moglie viene comunque espresso dalla Questura, senza nessun accertamento sulla stessa e solo sulla mera presunzione dettata da un unico ed isolato fatto estemporaneo e momentaneo, ossia la rottura di alcuni suppellettili della casa in occasione di una discussione un po’ accesa.
Per altro, hai pure inutilmente prodotto un certificato medico che attesta l’episodicità dell’ira di tua moglie, rispetto ad una pregressa sua patologia comunque in fase di ripresa nella cura.
Ora, il solo fatto che tua moglie si sia resa responsabile di un singolo episodio con raptus verso oggetti, dovuto a una situazione di stress occasionale, non è di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento del Questore.
Ciò soprattutto se il decreto non contiene riferimenti a fatti o circostanze che possano mettere realmente in dubbio la possibilità e la capacità della signora di abusare delle armi.
Importante è, invece, il fatto che gli operanti nel loro intervento accertino la regolare custodia delle armi all’interno di una camera blindata chiusa, le cui chiavi sono solo in tuo possesso; inoltre che accertino l’occasionalità dell’arrabbiatura seguita dal lancio di suppellettili.
Sono questi i fattori cruciali di una situazione paradossale come quella qui descritta: un tribunale eventualmente interpellato per reagire con ricorso al decreto questorile, direbbe esattamente questo, accogliendo la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo [1].
[1] Tar Lazio, Latina, Sez. Prima, sentenza n. 370 pubblicata il 03.06.2021.
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