Illegittimo obbligo di indossare la mascherina a scuola se sono rispettate le distanze tra i banchi.
Gli studenti non possono essere obbligati ad indossare le mascherine a scuola, anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale.
La mascherina può quindi essere tolta in condizioni di staticità, cioè quando è possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall’OMS e dall’Unicef oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico.
Secondo i giudici insomma, non è legittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l'uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Civid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall'uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà.
Questo d.P.C.M. si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.
Lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza 9 agosto 2021 n. 9343.
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