Il Tar Napoli ha condensato i principi di base sui permessi ai sensi della Legge 104/92.
Parliamo dell’assistenza, da parte del dipendente, di un familiare in condizioni di grave handicap.
I Giudici amministrativi, in occasione di una recente sentenza [1], hanno fissato il principio di fondo che regola i permessi mensili retribuiti per espletare quell’assistenza.
Bene: nell'ipotesi di permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 l'amministrazione, a fronte della sussistenza dei presupposti, non può negare il permesso al dipendente, neppure per ragioni organizzative, non essendo demandata alcuna valutazione su dette opposte ragioni, proprio perché il permesso di assentarsi per tre giorni costituisce un diritto del lavoratore e deve essere ritenuto compatibile con qualsiasi attività lavorativa.
Insomma, la regola per i permessi è semplice e lineare e va nel senso dell’estensione del diritto, non della sua compressione.
Ricordiamo che la norma dice quanto segue: a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
[1] Tar Napoli Sezione Settima, sentenza n. 3846 pubblicata in data 08.06.2018.
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