Incontrare occasionalmente un pregiudicato non significa, in automatico, che si perde il requisito dell’affidabilità in materia di armi.
Da anni hai la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Il Questore però, ad un certo punto ti nega il rinnovo della licenza.
Lui dice che saresti stato controllato in compagnia di numerosi soggetti controindicati e questo fatto deporrebbe negativamente per la tua affidabilità.
Tu, invece, facendo ricorso, sostieni che non c’è prova della tua vicinanza con persone segnalate o con precedenti.
Tra l’altro, il Questore nel suo provvedimento non dice neppure chi sono questi soggetti, cioè non è in grado di indicare neppure il nome.
Avviata la causa al Tar, i giudici accolgono il tuo ricorso [1], per il semplice fatto che nel provvedimento non si trova alcun elemento idoneo per poter dimostrare il carattere assiduo e stabile della frequentazione con i soggetti pregiudicati, di cui non si indicano neppure le generalità.
Insomma, una situazione dove oggettivamente è impossibile stabilire se queste segnalazioni siano indicative di una frequentazione o siano incontri occasionali, se i pregiudizi penali a carico degli individui siano antecedenti o successivi alla data dei controlli, se i procedimenti penali cui sono stati sottoposti gli stessi individui si siano conclusi con una sentenza di condanna o di assoluzione.
In definitiva è tutto vero: l’amministrazione con la discrezionalità di cui dispone sembra che possa fare e disfare, dire tutto e il contrario di tutto; ma è altrettanto vero che quando valuta lo deve fare attenendosi ai dati oggettivi di cui dispone.
Svolgere bene l’istruttoria, per esempio, è un aspetto fondamentale di cui i giudici tengono conto e sanno dire bene quando questa manca a danno del cittadino.
[1] Tar Calabria Sez. Prima, sentenza n. 2065/2021 pubblicata il 22.11.2021.
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