Domenica, 13 Febbraio 2022 15:07

Rilascio licenza fucile uso caccia: come funziona il preavviso di diniego

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Il contenuto del diniego definitivo deve essere per forza la conseguenza di quanto scritto nel preavviso del diniego stesso: non ci può essere un contenuto diverso o difforme.

 

 

 

Un Questore respinge una richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia.

 

Il rigetto viene emesso perché il richiedente, pur non avendo precedenti penali, risulta controllato in più occasioni con persone gravate da pregiudizi penali e di Polizia.

 

Consideriamo poi che, almeno per come è rimasto accertato dai Carabinieri, pare sia stato più volte notato nel paese di origine continuando ad essere domiciliato presso l'originario nucleo familiare di cui fanno parte padre e fratello, nei cui confronti figurano altri controlli di Polizia con persone gravate da precedenti e pregiudizi penali.

 

In occasione del ricorso contro il rigetto, la persona in questione si lamenta del fatto che le sue osservazioni non hanno trovato alcun riscontro nelle motivazioni del provvedimento finale del Questore: per altro, questo diniego è stato motivato anche in relazione ai controlli del padre e del fratello del ricorrente con soggetti controindicati, circostanza questa su cui però l’amministrazione non aveva attivato il contraddittorio con la parte privata quando gli ha notificato il preavviso di diniego.

 

In pratica è successo questo: sul preavviso di diniego si è parlato solo dei controlli dell’interessato, mentre nel diniego finale hanno a sorpresa trovato uno spazio anche altri e diversi controlli, appunto riferiti al padre e del fratello.

 

Capiamo bene che una cosa del genere non può funzionare dal punto di vista del diritto amministrativo delle armi e, in generale, del rispetto del diritto di difesa della parte.

 

Questo perché è precluso alla Pubblica Amministrazione fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si manifesta nella possibilità di presentare osservazioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio.

 

Il provvedimento negativo, infatti, non può che essere motivato con riferimento alle circostanze già sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato.

 

Per questo il ricorso viene accolto [1] e, di conseguenza, annullato il rigetto del Questore.

 

 

 

[1] Tar Reggio Calabria, sentenza n. 10/2022, pubblicata il 05.01.2022.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

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Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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