Covid 19 e obblighi vaccinali. Tar Lazio accoglie il ricorso dei militari e sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi dal servizio e dalla retribuzione impugnati. Reintegrazione al lavoro.
Il Presidente della Prima Sezione bis del Tar Lazio, Dott. Riccardo Savoia, ha accolto e momentaneamente sospeso l’efficacia di una serie di provvedimenti sospensivi in danno di militari, fissando la trattazione collegiale della causa alla camera di consiglio del 16 marzo 2022 [1].
Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della:
Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD -OMISSIS-del
10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni
operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della
vaccinazione obbligatoria”;
Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL -OMISSIS- del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al
personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza
epidemiologica”.
Inoltre, di una serie di provvedimenti di sospensione emessi da Reparti e Reggimenti a carico di altrettanti dipendenti, ivi compresi i relativi inviti a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale.
Inoltre è stato chiesto l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento relativamente al periodo di sospensione.
Oppure del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via
equitativa ritenuta di giustizia; previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Inoltre, ove necessario, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Il Presidente, considerato in tale quadro sussistenti le ragioni di pregiudizio tale da integrare la previsione di cui all’art. 56 c.p.a., in attesa della cognizione collegiale ha accolto e sospeso per un mese circa l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati dai dipendenti.
Adesso si attende l’udienza di marzo 2022.
[1] Tar Lazio Sez. Prima bis, decreto n. 919/22 pubblicato il 14.02.2022.
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