Vuoi richiedere la modifica delle condizioni di separazione? Non sei in grado di poter dimostrare il reddito dell’ex coniuge e/o dei figli?
Oggi, è possibile anche senza l’intervento del Giudice. Vediamo come anche attraverso il commento di una recentissima sentenza del T.A.R. Sicilia.
Ci siamo già occupati della questione commentando la storica decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che con la Sentenza n.19/2020 ha stabilito il Diritto all’accesso agli atti amministrativi all’Anagrafe Tributaria, quale accesso difensivo, indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile.
La questione giuridica.
Il caso muove dall’art. 2697 c.c. che recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ciò posto, chi desidera rivedere gli accordi di separazione o divorzio deve provare la sopravvenuta circostanza reddituale che potrebbe far rideterminare o revocare l’importo dell’assegno divorzile.
Allora, come fare per ottenere la documentazione necessaria?
Ebbene il principio affermato dal Consiglio di Stato, trova oggi una nuova affermazione con la pronuncia del T.A.R. Sicilia – Catania Sez.I che con la Sentenza n.1205 del 11.04.2023 ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto negare l’accesso agli atti da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Nel caso specifico il ricorrente aveva chiesto all’INPS di conoscere se la figlia fosse stata destinataria del reddito di cittadinanza onde potersi difendere nell’istaurando processo civile promosso proprio dalla figlia nei suoi confronti allo scopo di vedersi riconosciuto l’attribuzione di un assegno alimentare.
Il Giudice Amministrativo ha, quindi, riconosciuto al ricorrente di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia.
Importante la statuizione del G.A. allorquando ha determinato che l'esercizio del diritto di acceso non resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell’ambito del processo civile e, pertanto, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è obbligato a consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia del document richiesto.
Se ne deduce che è conservata la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 (istanza di accesso formale) per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.
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