Lunedì, 14 Agosto 2017 13:38

Licenziamento: differenze tra "discriminatorio" e "ritorsivo"

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Le sentenze che ne parlano

Si tratta di due pronunce molto importanti: la prima del 2016, precisamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 6575 del 5 aprile 2016, la seconda la n. 14456 del 9 giugno 2017.

Sentenze che rivedono un po’ quello che era stato l’orientamento (diciamo tradizionale) del 2015.

 

 

Il licenziamento discriminatorio

Sulla base quindi delle ultime pronunce diversi sono i casi di licenziamento discriminatorio; esso si configura quando:

  1. il recesso del datore di lavoro si basa su motivi di fede religiosa o credo politico,
  2. il lavoratore svolge attività sindacale o appartiene a un sindacato,
  3. vi sono ragioni razziali,
  4. di sesso,
  5. di handicap,
  6. di età,
  7. si va a pesare l’orientamento sessuale o le convinzioni personali del dipendente,
  8. la sieropositività del dipendente,
  9. altre ipotesi non espressamente previste dalla legge.

 

 

Il licenziamento ritorsivo

Questo tipo di licenziamento, stando al richiamato orientamento della Corte, ha a che fare con la rappresaglia vera e propria.

Si tratta di quei casi dove il licenziamento viene intimato in quanto il datore non gradisce determinati comportamenti del lavoratore.

Qui l’atto posto in essere dal datore di lavoro può essere nullo nei seguenti casi

  • motivo illecito,
  • esclusivo.

 

 

In pratica

Secondo la precedente visione della Suprema Corte, la nullità del licenziamento andava vista con modalità estesa: in buona sostanza era una sanzione omnia per ogni condotta del datore (discriminatoria o ritorsiva senza alcuna differenza) che rappresentasse un’illecita reazione di vendetta nei confronti del dipendente, il quale avesse comunque posto in essere una qualsiasi condotta lecita (per esempio nell’esercizio di un suo diritto).  

Anche il motivo discriminatorio doveva essere l’unica motivazione del recesso da parte del datore, affinché potesse considerarsi nullo.

Cambio di direzione, invece, con il più recente solco giurisprudenziale.

Ora tra le due fattispecie c’è distinzione:

  • la discriminazione deriva da violazioni di norme di diritto
  • la ritorsione invece rende il recesso nullo solo se collegato a un motivo illecito, esclusivo o determinante.

 

 

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Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 3943 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:00
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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