Venerdì, 30 Giugno 2017 18:14

Pistola per difesa personale: il rinnovo della licenza

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Cosa fare se il Prefetto respinge l’istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale?

E’ una domanda alla quale, in certe situazioni, va data una risposta precisa e risolutiva, visto che in gioco può esserci la protezione di beni indispensabili per la vita lavorativa di un imprenditore.

 

 

Il problema

Può capitare che, dopo numerosi rinnovi della licenza sempre puntualmente avuti negli anni passati, ad un certo punto l’Autorità decida per il “no” senza dare troppe spiegazioni e senza motivare accuratamente il proprio provvedimento.

E’ intuitivo, quindi, che chi incappa in una situazione del genere può avere un problema non indifferente da risolvere.

 

 

La soluzione  

Una circostanza delicata, che ultimamente è stata esaminata e decisa dal Tribunale amministrativo della Liguria con la sentenza n. 256/2017 pubblicata il 22.03.2017 e, al momento della stesura di questo articolo, ancora non appellata.

Una pronuncia utile ed interessante che si aggancia, sul tema della discrezionalità amministrativa nel decidere, ad un’altra importante sentenza del Consiglio di Stato: la n. 2313 del 06.05.2014.

La controversia risolta dal Tar Liguria nasce dall’impugnazione di un provvedimento del Prefetto, con il quale è stata respinta l’istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola uso difesa personale.

Andiamo quindi al pratico: il ricorso viene proposto da un imprenditore attivo nel commercio del legname; egli, in buona sostanza, si trova molto spesso a dover trasportare somme di denaro contante per gestire pagamenti da clienti e verso fornitori.

Stiamo parlando di una persona che ha il porto d’armi dal 1975!

Di fronte alle contestazioni portate in giudizio dal Ministero dell’Interno, il Tribunale decide di accogliere il ricorso e, quindi, di condividere la tesi dell’interessato basata sulla violazione del principio del legittimo affidamento e sulla carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento amministrativo di rigetto.

 

 

In pratica

decifrando la sentenza (la troverai allegata per esteso alla fine del post), i principi che affiorano sono questi:

  • non bisogna dimenticare che la licenza di portare rivoltelle è una deroga al generale divieto di portare armi,
  • bisogna tenere presente che la facoltà di rilasciare la licenza è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale,
  • è pure vero che l’amministrazione non può dare risposte negative automatiche,
  • infatti, in presenza di un’autorizzazione di polizia lontana nel tempo e sempre rinnovata senza particolari problemi l'amministrazione, se decide per il diniego, deve dimostrare la mancanza attuale delle condizioni iniziali che in passato l’avevano spinta ad una valutazione positiva sul ben noto presupposto del "dimostrato bisogno", oltre a dover dimostrare le eventuali nuove ragioni giustificative del diniego.

Nel caso trattato dal Tar, la comunicazione dei motivi ostativi si è invece limitata a mettere in evidenza che il ricorrente poteva al limite avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di somme di denaro, inoltre che non ha subito minacce o aggressioni.

Motivazioni che però (erano presenti anche in passato) non erano mai state ritenute sufficienti a negare l’esistenza del dimostrato bisogno per il rilascio della licenza nuovamente richiesta.

Ma poi, pur a voler ammettere tutto e il contrario di tutto, il Ministero non ha considerato altri due importanti elementi nel caso specifico, risolto l’08.03.2017 dai Giudici genovesi Pupillea, Morbelli e Vitali.

Da un lato, l’uso dei contanti è riferibile ad esigenze dei fornitori e dei clienti, non del  ricorrente; dall’altro l’imprenditore ha pure dimostrato di avere denunciato svariati furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta.

 

 

In definitiva, il condivisibile ragionamento si chiude così

è noto che l’Ordinamento permette l’uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59).

Nota conclusiva, che mi pare non secondario riferirvi: il Ministero viene condannato a pagare le spese di lite.

 

 

Qui sotto la sentenza, nel suo testo originale

N. 00256/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2015, proposto da: 
A. P., rappresentato e difeso dall'avvocato A. C., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E. M. in G.; 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; 

per l'annullamento

del provvedimento n. 00xxx/201x, avente ad oggetto reiezione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno x xxxx 201x il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 1xxxx il signor P.A. ha impugnato il provvedimento 8xxxx, con cui il Prefetto di S. ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

Espone: - di essere imprenditore nel settore del commercio di legname; - di trovarsi nella necessità di trasportare spesso denaro contante in relazione al pagamento dei clienti e dei fornitori della legna; - di essere titolare di porto d’armi dal 1975, sempre rinnovato.

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

  1. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e degli articoli 11 e 42 R.D. n. 773 del 18.6.1931. Violazione del principio del legittimo affidamento ed illogicità della motivazione.
  2. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione rispetto ai precedenti rinnovi.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8xxxx il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente dare atto della tardività – ex art. 73 comma 1 c.p.a. - della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 6.2.2017, che è dunque inutilizzabile.

Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell’art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, “il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura […]”.

Se è vero che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un’autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l' amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di "dimostrato bisogno", ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego (Cons. di St., III, 6.5.2014, n. 2313).

Nel caso di specie, la comunicazione dei motivi ostativi si limita a rilevare che il ricorrente potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, e che non ha subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona.

Sennonché, tali motivazioni, riferibili anche al passato, non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola.

A ciò si aggiunga che, da un lato, l’uso dei contanti sembrerebbe essere riferibile ad esigenze dei fornitori e dei clienti, non già del ricorrente (cfr. i docc. xx e xx delle produzioni di parte ricorrente); dall’altro, che il ricorrente ha dimostrato di avere nel recente passato denunciato svariati furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta (doc. xx delle produzioni di parte ricorrente).

Ed è noto che l’ordinamento considera scriminante - e dunque consentito - l’uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, “quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione” (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, (duemila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno xxxxxx con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Angelo Vitali

Roberto Pupilella

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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