Domenica, 12 Novembre 2017 09:29

Revoca porto d'armi: ricorrente vince

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Sapevi che se Questura e Prefettura non leggono e non verificano le giustificazioni dell’interessato possono perdere la causa?

Esatto: è così.

La conferma ci arriva dal Tar di Bologna che accoglie i motivi del ricorrente, dal momento che le sue precise giustificazioni non sono state verificate e riscontrate dall’amministrazione.

 

 

La revoca e il divieto

Come sempre, partiamo dai concetti generali.

In materia di revoca del porto d’armi esiste, come è noto, un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella gestione tanto della revoca quanto del divieto di detenzione.

In generale possiamo dire che alla base della revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi devono esserci fatti dai quali si può desumere l’abbassamento della soglia di affidabilità del titolare circa l’uso improprio delle armi stesse.

Questo è un principio di legge, più volte confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

 

 

Il contraddittorio

Esiste però un altro principio, altrettanto importante, che ci riporta al “rispetto del contraddittorio” all’interno del procedimento amministrativo.

Che cosa sta a significare questo ulteriore principio?

L’ordinamento giuridico lo ha posto a tutela di chi?

Come mai la Legge ha affiancato ad una “vasta discrezionalità amministrativa” una regola di questo tipo?

Ebbene,

la discrezionalità dell’Amministrazione è piuttosto ampia, ma il collegamento con situazioni e vicende di fatto accertate è la condizione minima per giustificare quei provvedimenti che, per forza di cose, vanno a restringere la sfera giuridica dell’interessato (revoca e divieto di detenzione).

 

 

L’accertamento

In pratica, l’accertamento dei fatti è tanto più necessario quanto più il titolare dell’autorizzazione da revocare si è prodigato per spiegare e giustificare in dettaglio i fatti a lui contestati.

Ecco perché se Questura e Prefettura, di fronte a giustificazioni scritte dell’interessato ricche di precisazioni e chiarimenti, non procedono a verificare quanto scritto finiscono con il perdere la causa e, quindi, il ricorso amministrativo davanti il Tar avviato dal titolare.

Si tratta di una condotta amministrativa che viola il principio del contraddittorio con la parte privata.

In sintesi: tutto quanto dichiarato dall’interessato con le proprie osservazioni scritte va verificato.

Altrimenti ci troveremmo di fronte ad un contraddittorio solo apparente, visto che il privato potrebbe sempre depositare le proprie memorie difensive prima della causa, ma questo impegno sarebbe facilmente vanificato da Questura e Prefettura non impegnate a verificarne la veridicità.

 

Il caso

Diamo ora un’occhiata al caso concreto: lo facciamo prendendo spunto dalla favorevole sentenza del Tar Bologna sezione 1, la n. 647 del 3 ottobre 2017 8 (Presidente Giancarlo Mozzarelli, Consigliere Maria Ada Russo, Consigliere Estensore Ugo De Carlo).  

 

 

L’origine dei provvedimenti

Il ricorrente impugna i provvedimenti del Prefetto e del Questore di Bologna con cui è stato revocato il porto d'armi e decretato il divieto di detenerle.

All'origine dei provvedimenti c’è l'avvenuta esecuzione dello sfratto da un immobile di proprietà dato in comodato ad una ONLUS, di cui il ricorrente è presidente e dove vive da venti anni.

Al momento dello sgombero vengono trovate, oltre alle armi regolarmente denunciate, 107 munizioni segnalate al Prefetto alcuni mesi dopo, cui viene pure comunicato che la persona risulta più volte denunciata per uccisione di piccioni e maltrattamento di animali.

 

 

La memoria difensiva

Il ricorrente si organizza e presenta tempestivamente una memoria alla Prefettura dove fa presente che, quanto alle munizioni, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha emesso decreto penale di condanna per il quale è stata presentata opposizione.

Il problema sorge per il fatto che allorché l’interessato compra nuove munizioni presenta un'ulteriore denuncia presso il Commissariato, nella quale dimentica di riportare anche quelle già detenute.

Quanto alle segnalazioni per uccisione di piccioni, riferisce che, nell'ambito dell'attività di controllo di volatili di cui si occupa l'associazione da lui presieduta, vi è stata la soppressione di qualche volatile ma le contestazioni in via amministrativa dell'ENPA non hanno portato all'irrogazione di alcuna sanzione, poiché il Dirigente provinciale competente ha archiviato la segnalazione. Analogo esito ha avuto il procedimento per maltrattamento di animali, archiviato dal GIP presso il Tribunale.

Il Tar chiede allora alla Prefettura tutta la documentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato: ma a questo ordine non c’è ottemperanza.

I ricorsi riuniti vengono pertanto accolti in quanto fondati.

 

 

La spiegazione dei Giudici

E’ tanto semplice quanto lineare e logica: in mancanza della documentazione atta a controllare che un riscontro su quanto dichiarato dal ricorrente sia stato veramente fatto, non si può evitare di accogliere i motivi di ricorso che nella sostanza lamentano un difetto di motivazione nell'accertare il venire meno dell'affidabilità.

  • Il principio è questo: se non si chiede all'Amministrazione di operare un riscontro sulle circostanze esposte a discolpa dal titolare dell'autorizzazione da revocare, ciò significa che il contraddittorio procedimentale è solo apparente in quanto il privato può presentare atti difensivi che non impegnano, però, l'Amministrazione a riscontrane o meno la veridicità.

 

 

L’art. 116 comma 2 c.p.c.

Nel caso in questione, l'omessa risposta sia della Prefettura che della Questura costituisce elemento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. per ritenere insufficiente l'apparato motivazionale posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.

 

 

Cosa fare dopo l’annullamento degli atti

Il Tar da questa chiara indicazione a fine sentenza.

Gli uffici resistenti, nell'avviare i nuovi procedimenti, avranno cura di verificare se le giustificazioni circa gli elementi negativi posti a fondamento delle revoche abbiano o meno un fondamento, soprattutto per quello che riguarda il possesso delle munizioni sembra non denunciate, accertamento di non particolare difficoltà poiché presso il competente Commissariato dovrebbero essere archiviate tutte le denunce di possesso di munizioni presentate nel tempo dal ricorrente”.

 

 

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Letto 24901 volte Ultima modifica il Domenica, 12 Novembre 2017 09:39
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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