Omessa custodia di pistola ed armi
In questo post vediamo le regole di base che la Legge prescrive per una corretta custodia delle armi.
Nello specifico, parliamo di una pistola Glock 9 x 21 e munizioni detenute all'interno di un cassetto di cucina.
Capita spesso che la questione della custodia venga affrontata nelle aule di giustizia: tra le tante sentenze oggi prendiamo spunto dalla n. 33709 della Corte di Cassazione penale 1 Sezione.
Una pronuncia favorevole all’interessato.
Vediamo dunque l’interessante ragionamento della Suprema Corte sul tema.
Indice:
Omessa custodia: la causa in Tribunale
Omessa custodia: la causa in Cassazione
Omessa custodia: il ricorso è fondato
Omessa custodia: i dati chiave della causa
Omessa custodia: il mobile non chiuso a chiave
Omessa custodia di pistola: la causa in Tribunale
Primo step: a seguito di opposizione a un decreto penale di condanna, il Tribunale dichiara l'imputato colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975 articolo 20, perché ometteva di custodire con la dovuta diligenza una pistola Glock 9 x 21 e le relative munizioni che deteneva all'interno di un cassetto della cucina.
Omessa custodia di pistola: la causa in Cassazione
Seconda fase: l’imputato non ci sta e propone ricorso per cassazione.
In istruttoria, dice, è emerso che arma e munizioni erano state riposte per un intervento di manutenzione in luogo di non immediata accessibilità ed in orario di assenza di altri familiari, essendo moglie e figli minori impegnati al di fuori dell'abitazione ed essendo questa dotata di porte con chiusura.
Ribadisce poi che, nel caso, sussiste la particolare tenuità del fatto, data la temporanea collocazione dell'arma e delle munizioni all'interno di un basso ripiano della cucina per pulirla, prima che l'imputato si recasse al poligono, mentre normalmente era custodita all'interno di una cassaforte, come riferito per altro anche dalla moglie.
Omessa custodia di pistola: il ricorso è fondato
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ecco l’inizio del ragionamento della Suprema Corte.
La sentenza impugnata ha basato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle sole circostanze del rinvenimento di pistola e munizioni, regolarmente denunciati, detenuti all'interno di un ripiano basso della cucina della sua abitazione, non chiuso a chiave e privo di idoneo sistema di sicurezza.
Da questo ha ricavato l'assoluta mancanza di diligenza nella loro custodia, perché conservate per circa cinque ore, dal momento del rientro dal lavoro alle ore 07.30 sino alle ore 12.50 in cui era stato effettuato il controllo, con modalità che non impedivano a terzi l'accesso e l'apprensione.
Omessa custodia di pistola: i dati chiave della causa
Prosegue la Corte.
Nella ricostruzione delle condotte il Tribunale non ha giustificato il giudizio sulle modalità di custodia dei dispositivi dell'imputato.
In verità, l'affermata mancanza di diligenza nella custodia non ha tenuto conto delle circostanze di fatto documentate, relative alla:
- presenza all'interno di un mobile della cucina, quindi non a vista e nemmeno direttamente apprensibili,
- ai sistemi di chiusura di cui era dotata l'abitazione,
- alla presenza dell'imputato ed
- all'assenza nel corso della mattinata degli altri occupanti l'alloggio, ossia della moglie e dei di lui figli, circostanza testimoniata dalla stessa moglie e riscontrata anche dai verbalizzanti.
In pratica, non esisteva la possibilità di un immediato accesso e del prelievo di pistola e munizioni da parte di chiunque, compresi soggetti minori.
Omessa custodia di pistola: il mobile non chiuso a chiave
Non importa dunque che il mobile non fosse stato chiuso a chiave o che non fosse dotato di altro meccanismo di sicurezza, perché il prelievo avrebbe richiesto l'ingresso nell'abitazione e nella cucina durante la presenza del proprietario, che poteva scongiurare anche la possibilità di asportazione da parte di un malintenzionato, magari penetrato occultamente.
Omessa custodia di pistola: il principio normativo
La Corte va avanti e rende esplicito il principio di diritto sul quale orientarsi.
E' noto, dice, che la Legge 110/75 art. 20 non individua specifiche modalità di conservazione, obbligatorie a carico del legittimo detentore, che non sia collezionista o rivenditore di armi e, quindi, destinatario degli specifici obblighi imposti dalla diversa disposizione dell'articolo 20-bis della stessa legge.
Diversamente, demanda al giudice di volta in volta di verificare se nelle concrete circostanze di fatto l'obbligo di custodia delle armi sia stato diligentemente adempiuto.
Per cui, in assenza dell'indicazione di specifiche condotte da tenere, tale obbligo dovrà ritenersi assolto quando siano adottate le cautele che in quelle situazioni di fatto siano esigibili da persone di normale prudenza.
Omessa custodia di pistola: come si applica la norma
A questo punto il discorso della Cassazione si fa interessante e pratico allo stesso tempo, in quanto annota un esempio.
E’ stata ritenuta corretta la condotta del detentore nel caso in cui le armi sono state riposte in luogo chiuso all'interno dell'abitazione o di sue pertinenze, cui non è consentito l'accesso indiscriminato a chiunque, ne' in modo immediato a chi frequentava la casa.
In buona sostanza: non sussistono per il privato cittadino obblighi di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto.
Quindi, le normali chiusure dell'abitazione per impedire l'accesso dall'esterno, in assenza di minori o incapaci, e l'usuale collocamento dell'arma nella cassaforte presente nella casa danno conto dell'assolvimento degli oneri imposti dalla normativa sopra richiamata.
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