In tema di divieto detenzione armi e revoca di licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, esiste un interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione.
Indice
Interesse ad ottenere il riesame
Interesse ad ottenere il riesame
Questo interesse sussiste quando c’è un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento di diniego e, inoltre, quando è trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso (vedi anche: divieto detenzione amministrazione deve riesaminarlo).
In questi casi l’amministrazione deve adottare un nuovo ed esplicito provvedimento, non può restare in silenzio.
Da tenere presente che nel caso in cui il Ministero dell’Interno, o le sue articolazioni, non provvedano da sole al riesame che chiede la persona interessata, il Giudice può ordinarlo con un suo provvedimento in corso di causa.
Per restare sul pratico ma senza complicare troppo le cose, immaginiamo che nel 2004 il Prefetto abbia emesso un divieto di detenzione armi, diciamo adottato all'esito di un accertamento di permanente inidoneità del ricorrente al servizio militare per perdita dei requisiti psico-fisici richiesti per l'uso delle armi.
Ipotizziamo che ne conseguiva, oltre al decreto prefettizio, un provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottato dal Questore dopo qualche anno.
Bene.
Passano 5 o più anni e la persona interessata presenta un’istanza di riesame in autotutela alla Prefettura, chiedendo di riesaminare il provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. e rappresentandone la sopravvenuta carenza dei presupposti.
Nel presentare l’istanza in parola, spiega il ritrovato equilibrio psico-fisico e la perdurante assenza di disturbi o patologie di natura psichiatrica, producendo documentazione a supporto.
Ora poniamo che l'istanza rimanga senza risposta, nel silenzio più totale.
Fatto non raro, per la verità.
Ecco, in una situazione del genere è assolutamente lecito e, anzi, doveroso e necessario presentare un ricorso lamentandosi del silenzio dell’amministrazione.
Il ricorso ha una sua giustificazione di fondo non fosse altro per il fatto che circostanze analoghe a quella qui ipotizzata si sono effettivamente verificate.
Una tra queste è quella esaminata dal Tar Trieste con la sentenza n. 98 del 6 marzo 2020.
Una sentenza tanto semplice e lineare quanto incisiva ed utile per tutti gli altri casi analoghi.
Il Tribunale propone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 39 T.U.L.P.S., che contempera i contrapposti interessi secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, cui è corollario il principio di proporzionalità dell'azione pubblica.
Dunque, nel rispetto del dettato normativo della disposizione che configura una sorta di misura preventiva senza tempo, può riconoscersi al destinatario l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso (vedi anche: come eliminare divieto detenzione armi con riesame).
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.