Sabato, 18 Aprile 2020 15:24

Tre vecchie condanne e il porto d'armi

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La regola che, per non sbagliare, deve seguire il Ministero dell’Interno quando vuole revocare il porto d’armi ad uso caccia ad una persona che ha alcune sentenze penali risalenti a diversi anni fa.  

 

 

 

Chissà quante volte ti sarà già capitato di leggere post su questa particolare tematica.

 

Posso dirti che, pur essendo un argomento più e più volte affrontato, rimane sempre attuale visto che i giudici se ne interessano costantemente.

 

Il Consiglio di Stato ovviamente non fa eccezione e, proprio poco tempo fa, si è nuovamente occupato del tema, con la sentenza n. 2243 del 27 febbraio 2020, pubblicata il 02 aprile 2020.

 

Una pronuncia che respinge l’appello del Ministero, proposto contro una sentenza del Tar Toscana favorevole alla parte privata.

 

Vediamo, allora, un po’ più da vicino il caso, per ricavarne qualche principio utile per una più ampia platea di persone appartenenti al mondo armiero.

 

Dunque, come anticipato, il Ministero appella la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso dell’interessato avverso la revoca del proprio porto d’armi per uso caccia, disposta in relazione alla sussistenza di tre risalenti sentenze penali.

 

Da premettere che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso considerando che le fattispecie per le quali erano intervenute due delle condanne (in materia di assegni a vuoto e di stupefacenti) erano state nel tempo derubricate ad illeciti amministrativi, mentre per la terza condanna (tentata estorsione) era ormai intervenuta la riabilitazione e la sopravvenuta modifica dell’art. 43 comma 3 T.U.L.P.S. aveva reso per casi del genere la revoca facoltativa, determinando la necessità di una puntuale motivazione, che nel caso in esame era mancata.

 

Ebbene, ai fini della decisione di merito, il Collegio ci dice che il Tar ha accolto il ricorso sulla scorta di una interpretazione dell'art. 43, comma 3, T.U.L.P.S. conforme alla riformulazione operata dal D. Lgs. 104/2018, che ha prescritto la necessità di una valutazione discrezionale in ordine all'affidabilità ed alla buona condotta del titolare del porto d'armi in caso di intervenuta riabilitazione e di reati diversi da quelli espressamente indicati, ritenendo che la novella normativa avesse un carattere sostanzialmente interpretativo.

 

Il Ministero, ovviamente, non condivide, richiamando a propria volta un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’intervenuta condanna penale per reati valutati dal legislatore come ostativi, in quanto riferiti a comportamenti suscettibili di far venire meno il ragionevole affidamento circa il corretto uso delle armi senza rischi per la pubblica incolumità (così come nella fattispecie, concernente una tentata estorsione), mantiene il suo carattere preclusivo indipendentemente dalla successive vicende penali, fatta salva la diversa previsione normativa di cui alla novella dell'art. 43, comma 3, T.U.L.P.S. operata dal D. Lgs. n. 104/2018 che, per i precedenti penali per i quali sia sopravvenuta la riabilitazione, ha introdotto una diversa disciplina implicante la necessità di una rinnovata valutazione circa la permanenza dell’effetto interdittivo.

 

Sul punto controverso, prosegue il Consiglio, esistono due diversi orientamenti giurisprudenziali.

 

Il primo, più rigoroso, ritiene che le condanne alla reclusione riportate per i delitti di cui all’articolo 43, comma 1, del T.U.L.P.S. costituiscano causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d’armi, anche in caso di estinzione del reato e di riabilitazione.

 

L’altro mette in luce le criticità di un’applicazione rigorosa dell’automatismo preclusivo di cui al primo comma dell’art. 43 del TULPS, e sostiene che il principio di ragionevolezza comporti che debba essere privilegiata un’interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali e che, quindi, l’Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, non possa non tener conto anche della sussistenza degli altri elementi concernenti la personalità dell’interessato con carattere di attualità.

 

Pertanto, alla fine la sostanza è questa: una condanna risalente nel tempo, su cui è intervenuto un provvedimento del Giudice penale che ha concesso al ricorrente il beneficio della riabilitazione a seguito della mancata commissione di reati negli anni successivi, avrebbe dovuto essere valutata unitamente agli altri elementi che nella attualità connotano la personalità del richiedente.

 

Ebbene, l’orientamento ora esposto è stato recentemente condiviso dalla  Sezione, in particolare con la sentenza n. 6995 del 5 ottobre 2019, che richiama Cons. St., sez. III, n. 5313/2017, e da ultimo con le sentenze n. 1307 del 13 febbraio 2020 e n. 1816 del 27 febbraio 2020, afferenti ad analoghe fattispecie, che hanno anche considerato come il suddetto indirizzo interpretativo abbia trovato recente conferma dal legislatore mediante l’eliminazione dell’originario carattere automaticamente ostativo, al rilascio della licenza di porto d’armi, delle condanne per i reati indicati dall’art. 43, comma 1, T.U.L.P.S., laddove sia intervenuta la riabilitazione (cfr. art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), d. lvo n. 104 del 10 agosto 2018, nel senso che “la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione….”).

 

In conclusione: il primo giudice aveva deciso bene, in quanto il provvedimento amministrativo era illegittimo perché basato su un automatismo preclusivo che non sussisteva.

 

 

 

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Letto 2193 volte Ultima modifica il Sabato, 18 Aprile 2020 15:27
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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