Le regole che la Questura e la Prefettura devono seguire nel caso in cui sia stato in passato già rilasciato il titolo di polizia, nonostante la presenza di denunce e condanne penali e poi, oggi, in sede di rinnovo, questo venga negato senza tante spiegazioni.
Il Consiglio di Stato fa giustizia anche in piena emergenza epidemiologica Covid-19, riaffermando alcuni fondamentali principi validi per un’infinità di casi pratici.
Indice
Limiti alla discrezionalità del Ministero dell’Interno
Qual è l’errore della Questura e della Prefettura
Il principio di base del Consiglio di Stato
La legittima aspettativa del privato
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
Limiti alla discrezionalità del Ministero dell’Interno
E’ bene sapere una cosa.
In materia di armi è vero che la Questura e la Prefettura dispongono di un ampio potere discrezionale nel valutare le istanze che vengono presentate, potere che deriva direttamente dalla Legge e che consente loro di dire no alla richiesta, talvolta anche sulla base di un semplice sospetto di inaffidabilità.
Questo è sicuramente vero, nessuno lo nega.
Quello che però è, allo stesso tempo, altrettanto vero è che questo potere discrezionale non è indefinito, senza limiti o senza regole.
Un limite esiste, e pure di una certa consistenza: vediamo qual è.
Qual è l’errore della Questura e della Prefettura
Bene, poniamo il caso che la persona interessata sia stata in passato attinta da alcuni procedimenti penali per diversi reati, poi che alcuni tra questi procedimenti siano stati definiti, altre denunce ritirate e così via.
Diciamo che ciascun procedimento, in pratica, ha avuto la sua sorte o è stato definito.
Ora, ipotizziamo che dopo tutto questo l’Amministrazione abbia deciso di concedere la licenza alla persona di cui parliamo.
Ecco: nel caso in cui, successivamente, l’Autorità improvvisamente decida di negare un rinnovo o di revocare la licenza, senza che si siano nel frattempo verificati fatti nuovi di segno negativo per l’affidabilità di questa persona, ecco in tal caso la Questura e la Prefettura commettono un clamoroso errore, poiché non spiegano quali siano i reali motivi che hanno spinto l’amministrazione a cambiare rotta e decidere, dopo, per il no.
Il principio di base del Consiglio di Stato
Attenzione: che le due articolazioni del Ministero dell’Interno abbiano in casi come questo commesso un plateale errore non sono solo io a dirlo, ma un Organo di Giustizia come il Consiglio di Stato.
I Giudici Supremi, infatti, anche in pieno periodo emergenziale da epidemia Covid- 19 si sono espressi sul tema ed hanno pubblicato il 21.04.2020 la chiara e lineare sentenza n. 2544/20.
Il discorso, ridotto ai suoi minimi termini, è semplice e coerente.
Si tratta, in sostanza, dice il Collegio, di valorizzare le precedenti favorevoli scelte discrezionali dell’Autorità, compiute in periodi, diciamo così, non sospetti, ossia in momenti nei quali la persona aveva già avuto il rilascio e il rinnovo della licenza pur avendo alle spalle tutto quello che abbiamo detto in precedenza.
Come si spiega, allora, che di soppiatto l’amministrazione faccia retromarcia e, in assenza di nuovi fatti che possano aver intaccato l’affidabilità, neghi attualmente il rinnovo?
Infatti non si spiega.
La legittima aspettativa del privato
Secondo il prudente apprezzamento del Supremo Consesso, qualora non si siano modificati i fatti e le condizioni che hanno costituito i presupposti delle precedenti determinazioni dell’amministrazione, è quest’ultima che deve fornire prova del mutato interesse pubblico e tale prova deve essere particolarmente incisiva, in modo da salvaguardare il principio di coerenza dell’agire dell’amministrazione, nonché il principio di legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti di esso.
Chiaro quindi?
Siccome sono tante le persone che mi chiedono come sia possibile che il Ministero se ne esca e, arbitrariamente, decida per il no pur in presenza di circostanze di fatto come quella sopra descritta, ecco per tutte le volte successive in cui dovesse nuovamente verificarsi una situazione del genere, sappiate che il modo di risolvere c’è ed è quello qui spiegato, sia pur per sommi capi.
Quello che sempre ripeto ai miei Lettori e ai miei Assistiti è di affidarsi tempestivamente all’avvocato, non dopo, quando è troppo tardi.
Spesso, infatti, molte persone commettono l’errore di trascurare la propria pratica all’inizio, per poi ritrovarsi a combattere dopo con il triplo delle energie.
Il consiglio che sempre do e sempre ripeto è di muoversi subito: in moltissimi casi la tempestività fa la differenza.
Ciò che bisogna assolutamente sapere e non dimenticarsi mai è che, pur non potendosi parlare nella materia che qui occupa di diritto soggettivo all’ottenimento o alla conservazione del titolo di polizia, tuttavia la concessione e, a maggior ragione, l’avvenuto rinnovo dello stesso creano nel privato una legittima aspettativa di fatto in sede di successivo rinnovo, a maggior ragione se non siano sopravvenuti, nel frattempo, elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già noti all’Amministrazione.
Dunque, in definitiva, la legittima aspettativa al rinnovo si tutela con il ricorso.
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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