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Mercoledì, 24 Giugno 2020 08:57

Omessa custodia di armi: norme e casi

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Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Legge 18 aprile 1975 n. 110. Articolo 20 bis. Omessa custodia di armi. Disposizioni normative collegate.

 

 

 

In quanto armi, di regola le cautele nella custodia devono sempre essere massime. Così dice la Legge e le sentenze.

 

In questa guida ti illustro le norme principali in tema di omessa custodia di armi, correlate agli articoli richiamati dalla disposizione che disciplina la materia.

 

Alla fine, l’estratto di una sentenza che può aiutare nella comprensione delle dinamiche dei casi pratici.

 

Se, in questa materia, vuoi approfondire qualche argomento che ti interessa in modo particolare, segui le indicazioni scritte a fine articolo; le trovi alla voce Assistenza legale: come averla.

 

 

 

 

 

Consegna armi a minori o incapaci

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

 

 

 

Cautele nella custodia

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

 

 

 

Le pene previste

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

 

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

 

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

 

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

Armi comuni da sparo

Sono armi comuni da sparo:

 

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

 

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

 

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

 

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

 

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

 

f) le rivoltelle a rotazione;

 

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

 

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

 

 

 

Altre armi da sparo

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

 

 

 

Divieti

Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.

 

Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

 

 

Altre categorie di armi comuni

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. 

 

 

 

Strumenti che non sono armi

Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

 

Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica.

 

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. 

 

 

 

Munizioni a palla

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

 

 

 

Strumenti lanciarazzi e munizioni

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

 

 

 

Sentenze in pillole: casi pratici per omessa custodia

Quando c’è assenza di adeguata cautela nella custodia di armi. Qui l’estratto di una sentenza interessante, perché sviluppa un inedito confronto tra le norme civili in materia di responsabilità del proprietario di un veicolo e le norme amministrative in materia di custodia armi.

 

Si tratta di: Consiglio di Stato Sezione 3, sentenza n. 3530 del 4 giugno 2020.

 

È utile, per apprezzare l'assenza di adeguate cautele insite in una condotta di custodia, il raffronto con la giurisprudenza civile sulla responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, c.c. e, in particolare, con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione dell'art. 2054, comma terzo, c.c., in base al quale il proprietario è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, va intesa nel senso che per il superamento di tale responsabilità il proprietario è tenuto a dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino) e non, semplicemente, senza il suo consenso (invito domino).

 

Tale volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2015, n. 20373).

 

E la giurisprudenza civile ha così escluso che la circolazione del veicolo avvenga prohibente domino se il proprietario ha lasciato sbadatamente le chiavi sul cruscotto dell'automezzo.

 

Analogamente, e con riferimento al caso di specie, non risulta che l'odierno appellante abbia adoperato precauzioni tali da dimostrare che la sua volontà, contraria alla circolazione delle armi, non potesse essere superata perché, al contrario, l'avere lasciato una copia delle chiavi a casa della -OMISSIS- in un vaso incustodito, che chiunque avrebbe potuto prendere, e l'avere comunque rivelato alla -OMISSIS- dove si trovassero, con il rischio che questa potesse prenderle o rivelarne ad altri l'esistenza (come l'appellante ha ammesso nella memoria), dimostra l'assenza di adeguate cautele nella custodia, cautele che devono essere massime laddove, appunto, si tratti di strumenti atti ad offendere e, in particolare, di fucili.

 

Il pericolo insito nell'assenza di cautele massime, del resto, si è proprio inverato nel caso di specie, ove il -OMISSIS- dell'appellante, impossessatosi - in circostanze peraltro sospette e nebulose - di tali chiavi asseritamente riposte nel vaso, ha aperto l'armadio, ha preso il fucile e ha esploso colpi d'arma sul terrazzo del-OMISSIS-, comportamento, questo, di una gravità inaudita, che solo un caso fortuito ha voluto non essere foriero di conseguenze irrimediabili.

 

 

 

Assistenza legale: come averla

Se hai bisogno di consulenza legale in materia di disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, armi in generale, divieto detenzione armi, omessa custodia di armi, o di assistenza legale per la scrittura di memorie difensive, controdeduzioni, istanze di riesame in autotutela, accesso agli atti, ricorsi, contatta l’Avv. Francesco Pandolfi al 3286090590, oppure scrivi all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 4153 volte Ultima modifica il Mercoledì, 24 Giugno 2020 09:05
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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