Venerdì, 11 Settembre 2020 11:06

Armi, denuncia per molestie ritrattata

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La denuncia per minacce, molestie, stalking o altro, nei confronti del titolare di licenza di porto di fucile deve essere sempre verificata da parte del Ministero dell’Interno.

 

 

 

Armi: le denunce non sono tutte uguali

Armi: il Tar sa cogliere le differenze

Armi: il tribunale risolve il caso

Armi: scrivere la minaccia non basta

 

 

 

Armi: le denunce non sono tutte uguali

Quando due persone hanno una relazione, anche extraconiugale, che strada facendo si interrompe e viene seguita da una denuncia in sede penale, magari presentata dalla donna che si lamenta della fine della relazione e rivolge improperi nei confronti dell’ex compagno, titolare di licenza, ecco: in casi come questo l’autorità di p.s., prima di revocare la licenza di porto di fucile deve verificare accuratamente la fondatezza della denuncia.

 

Questo perché le dichiarazioni contenute nella denuncia potrebbero essere dettate dal solo astio o rancore nei confronti del partner e, dunque, potrebbero essere sprovviste di prove a supporto.

 

Se l’amministrazione non svolge questi fondamentali accertamenti, il suo provvedimento sarà annullabile con un ricorso al Tar.

 

Si tratta di circostanze che ricorrono con una certa frequenza e, quindi, non sono affatto rare.

 

 

 

Armi: il Tar sa cogliere le differenze

Una situazione come quella descritta è stata ultimamente esaminata e favorevolmente risolta dal Tar Liguria, con la sentenza n. 526/2020 pubblicata in data 24.07.2020.

 

Il provvedimento viene emesso a seguito della denuncia della signora, la quale richiede l’ammonimento del compagno, in quanto a seguito dell’interruzione della relazione extraconiugale che legava i due questi avrebbe preso a molestarla.

 

La signora, peraltro, ritratta in parte le dichiarazioni rese in sede di denuncia.

 

A seguito della denuncia il Questore assume il provvedimento di ammonimento.

 

A questo punto parte il ricorso.

 

 

 

Armi: il tribunale risolve il caso

Il Tar concorda con la tesi del ricorrente.

 

Il provvedimento risulta motivato con la denuncia di condotte di stalking a carico del ricorrente da parte della signora con cui aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

 

Ebbene, in generale nel vigente ordinamento l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale perché le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, con la conseguenza che la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista il pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo.

 

Pertanto, sempre in generale, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche se non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.

 

Inutile dire che sono rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l'impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata e anche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia.

 

Tutto questo preambolo è l’aspetto generale della questione.

 

 

 

Armi: scrivere la minaccia non basta

Ora, nel caso concreto la valutazione dell’amministrazione si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della donna, la quale ha riferito comportamenti minacciosi aggressivi e molesti del ricorrente.

 

Sulla base di tale dichiarazioni è stato emesso ammonimento a carico del ricorrente, successivamente annullato da parte del TAR.

 

La signora, tuttavia, ha successivamente ritrattato le proprie precedenti dichiarazioni e il Collegio rileva come la Questura non abbia svolto alcuna attività di indagine in merito alle circostanze evidenziate dalla denunciante.

 

Inoltre non risulta che sia stata valutata la ritrattazione della stessa.

 

In sostanza: sulla base di queste decisive riflessioni della magistratura, il caso è risolto ed accolto dal Tar.

  

 

 

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Letto 3787 volte Ultima modifica il Venerdì, 11 Settembre 2020 11:25
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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