Venerdì, 11 Dicembre 2020 10:41

Luogo di custodia dell’arma: il presunto spostamento

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Luogo di detenzione di un fucile; ipotesi di omessa comunicazione all’Autorità di P.S. del trasferimento dell’arma da un’abitazione ad altra residenza.

 

 

 

Casi curiosi ne capitano: questo è uno di quelli.

 

Con un ricorso l’interessato, già titolare della licenza di porto di fucile per uso sportivo, contesta la legittimità del decreto emesso dal Prefetto di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché del successivo decreto emesso dalla Questura recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo in suo possesso.

 

Stiamo parlando della causa amministrativa conclusa dalla Sezione Quinta del Tar Napoli con la sentenza n. 4967/2020, pubblicata il 02.11.2020.

 

La persona interessata fa presente al giudice che l’amministrazione ha chiaramente travisato i fatti ed ha svolto un’istruttoria assai carente, per non dire francamente approssimativa.

 

In pratica, in punto di fatto: a seguito di un controllo presso la propria abitazione di residenza, erroneamente i Carabinieri gli contestano di avere omesso di comunicare all’Autorità di P.S. il trasferimento di un fucile (di proprietà del padre), dall’abitazione di questi (luogo rispetto al quale era intervenuta la dichiarazione di detenzione) alla sua residenza, mentre in realtà il fucile in questione non sarebbe mai stato spostato dall’originario luogo di detenzione.

 

Infatti, secondo la ricostruzione della persona interessata, sembra che l’equivoco derivi dal fatto che, a seguito della variazione della toponomastica del Comune in questione, il nome originario della via sia stato semplicemente cambiato con altro nome.

 

In corso di causa, effettivamente emerge dalla documentazione che la contestazione elevata nei confronti del ricorrente è esclusiva conseguenza della nuova toponimia, in modo che non è certamente cambiato il luogo fisico ma il solo nome della via.

 

Per altro, il Tribunale del Riesame ha disposto pure l’annullamento del decreto di sequestro dell’arma in questione, per mancanza del fumus del reato ipotizzato, anche ordinando al Commissariato di provvedere alla restituzione all’avente diritto.

 

In buona sostanza, i provvedimenti impugnati con il ricorso risultano viziati per la carente e lacunosa istruttoria, oltreché per errore nel presupposto, cioè il presunto spostamento del luogo di custodia dell’arma.

 

In conclusione, il tribunale annulla i provvedimenti amministrativi e condanna il Ministero dell’Interno alle spese di lite.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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