Consiglio di Stato Sezione Terza, sentenza n. 500/21 pubblicata il 18.01.2021
Parliamo del divieto di detenzione armi, una misura tendenzialmente senza una durata prestabilita.
Qui un caso dove i giudici di appello accolgono il ricorso della parte privata.
Vediamo, sia pur in sintesi, i tratti principali di questa utilissima sentenza.
Il succo del discorso è questo: il divieto di detenzione armi non può avere un’efficacia illimitata e permanente nel tempo, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
Insomma, il divieto non è eterno e, dopo un certo tempo, deve essere riesaminato ed eventualmente rimosso.
A fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, il Consiglio di Stato riconosce al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio.
Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio o meno, non potendo risolversi in un superficiale richiamo a verifiche precedenti.
In questa materia, l’orientamento prevalente è nel senso di affermare che a fronte della assenza di un obbligo per l’amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece c’è nei casi in cui un provvedimento amministrativo va a limitare la sfera giuridica del privato in via permanente.
Si tratta, appunto, del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
L’art. 39 del r.d.n. 773 del 18 giugno 1931, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.
Quindi, in conclusione: quando ci troviamo di fronte ad una situazione come quella descritta prendendo spunto dalla sentenza 500/21, l’istanza di riesame in autotutela va senz’altro presentata. Come sempre, consiglio di valutare l’affidamento della pratica ad un avvocato che abbia molta familiarità con questa materia.
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