Sabato, 20 Febbraio 2021 07:39

Porto, detenzione di armi, inidoneità psicofisica

Scritto da

La fattispecie del porto d’armi è subordinata al possesso di requisiti psicofisici più stringenti rispetto a quanto richiesto al fine dalla mera detenzione.

 

 

 

Regola generale

Torno su un tema che ho analizzato già nel 2017, in occasione della scrittura di un post analogo. Quella volta era stato il Tar Toscana ad offrire lo spunto per l’analisi giuridica.

 

Oggi riprendo l’argomento, sempre riflettendo su quella sentenza.

 

Innanzitutto fissiamo il principio generale tratto da quel post: i requisiti psicofisici minimi necessari per il porto d’armi sono indicati nel decreto ministeriale 28 aprile 1998, mentre la fattispecie della (mera) detenzione delle armi è disciplinata dall’articolo 35 comma 7 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prevede che la stessa sia subordinata alla presenza di un certificato il quale attesti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcool.

 

Questa è la regola.

 

In pratica: l’amministrazione deve distinguere le due situazioni.

 

Per esempio, come anticipato, il Tar Toscana, con la sentenza n. 922/17 non appellata ha confermato proprio questo criterio, accogliendo il ricorso della persona interessata. Prendiamo dunque spunto da questa interessante pronuncia per estrarne i principi utili alla soluzione di una più ampia generalità di casi.

 

Un caso dove l’amministrazione aveva vietato la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti ad una persona affetta da tremore agli arti con un episodio epilettico pregresso.

 

Ma il Tar era stato molto chiaro e preciso nel dare ragione alla parte privata e lo stesso Ministero dell’Interno non aveva neppure presentato l’appello avanti il Consiglio di Stato.

 

In sostanza i giudici avevano stabilito in quel caso che: dal raffronto tra le due discipline emergeva che la fattispecie del porto d’armi è subordinata al possesso di requisiti psicofisici più stringenti rispetto a quanto richiesto al fine dalla mera detenzione, a conferma del fatto che diversa è la disciplina prevista per una o per l’altra fattispecie e che l’incapacità al porto d’armi non necessariamente comporta quella alla detenzione delle stesse.

 

Restando un attimo sul caso esaminato dal tribunale, risultava il ricorrente inidoneo non alla detenzione, ma al porto delle armi a causa di alterazioni neurologiche, in particolare perché era affetto da tremore e con un pregresso episodio epilettico.

 

Il provvedimento era motivato sull’assenza del requisito di idoneità psicofisica ma non specificava l’incidenza del disturbo diagnosticato al ricorrente in relazione alla detenzione di armi: con ciò si poneva in contrasto con la certificazione sanitaria, la quale lo giudicava inidoneo non alla detenzione, ma al porto di armi.

 

Il Tar aveva quindi pensato di accogliere la tesi dell’interessato, poiché la patologia da cui egli era affetto poteva al limite motivare un giudizio di inidoneità al porto d’armi, ma non giustificare il divieto di detenerle.

 

Insomma, ormai sono centinaia e centinaia i casi che valutiamo ma torna sistematicamente sempre lo stesso principio di fondo: ogni caso va valutato come un caso a sé: resta sempre il fatto che il Ministero non può sconfinare nell’arbitrio andandosene per conto suo, ma si deve attenere a regole precise, ossia deve mantenersi dentro i binari stabiliti più e più volte dalle norme e dalle sentenze.

 

 

 

Come muoversi allora?

Ogni difensore è specializzato.

 

Per lo meno questo è quanto ci si dovrebbe aspettare nel momento in cui si chiede la prima consulenza al legale, proprio per capire come muoversi.

 

In una materia come il diritto amministrativo delle armi, vi assicuro che in Italia non sono poi tantissimi gli avvocati che si dedicano da decenni, quotidianamente, alla cura e tutela degli interessi di chi si trova in una situazione come quella descritta all’inizio del post.

 

Dunque, se pensi di doverti rivolgere all’avvocato, ascolta i consigli di chi prima ha avuto un’esperienza simile, poi ascolta più di un legale: in questo modo avrai i termini di paragone e potrai effettuare la tua scelta con più tranquillità.

 

Solo dopo queste prime valutazioni, allora fai la tua scelta consapevole: nomina il difensore che più ti sembra adatto a seguire il tuo caso con l’attenzione e la dedizione che merita.

 

 

 

Vuoi altre informazioni?

Manda un messaggio all’Avv. Francesco Pandolfi   3286090590

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2754 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.