Tar Lazio Sez. Staccata di Latina, Ordinanza n. 57/2021 pubblicata in data 24.02.2021
Parliamo di un provvedimento del Prefetto riguardante il rigetto dell'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
La persona interessata ha avuto il costante rinnovo della licenza negli ultimi anni; ad un certo punto l’amministrazione gli dice no.
Propone allora il ricorso.
In sede di sospensiva, il Tar accoglie la sua domanda cautelare, in quanto il provvedimento prefettizio non è motivato in modo idoneo.
Il succo del discorso, in pratica, è questo.
Noto è che per principio generale la condizione di "dimostrato bisogno" non può automaticamente desumersi dalla situazione di benessere economico del soggetto interessato, o dalla tipologia di attività o di professione da questi svolta, laddove dovessero mancare specifiche e attuali circostanze che il Prefetto ritenga necessarie per il porto di pistola per esigenze di difesa personale.
Allo stesso tempo però la giurisprudenza, nell'affermare che la condizione di "dimostrato bisogno" non è elemento immutabile che, una volta riconosciuto, precluda, in sede di rinnovo, la diversa valutazione di circostanze oggettive e fattuali sopravvenute, pone anche un limite alla possibilità che l'amministrazione – nascondendosi dietro il carattere discrezionale del potere valutativo alla stessa intestato - giunga a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e ripetuti provvedimenti, senza spiegare per bene quali siano state le variazioni di rilievo atte a giustificare il mutato orientamento.
Per altro, in materia di rinnovo vige il principio in forza del quale si inverte l’onere della prova sul “dimostrato bisogno”.
In pratica: è vero che il rilascio della licenza è discrezionale ed è onere del richiedente dimostrare il bisogno del titolo, ma è altrettanto vero che tale onere viene invertito in occasione del rinnovo.
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