Respingimento dell’istanza per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso sportivo. Ricorso. Convivenza del ricorrente con un familiare con precedenti di polizia.
Il Questore respinge un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, sul rilievo della convivenza della persona in questione con un familiare che ha precedenti di polizia.
Viene subito presentato il ricorso al tribunale amministrativo.
L’interessato spiega al Tar di essere uno stimato professionista, incensurato, di aver sempre avuto una condotta di vita irreprensibile e conforme alle prescrizioni di legge, mai denunciato né condannato per nessun tipo di reato, né di aver avuto frequentazioni con personaggi contigui alla criminalità organizzata o comune.
Aggiunge, poi, che il semplice rapporto di parentela con un soggetto deferito alle A.G. non può trasformarsi automaticamente in sospetto.
Peraltro i vecchi pregiudizi contestati al familiare convivente non sono mai sfociati in condanne penali.
Il ricorso viene accolto e l’amministrazione condannata pure alle spese [1].
Vediamo il perché della decisione.
Molto semplicemente: il tribunale non fa altro che richiamare i precedenti della giurisprudenza che applicano il principio di adeguatezza della motivazione del diniego o revoca dei titoli di polizia.
In pratica, la discrezionalità di cui gode l'Amministrazione va declinata nel pieno rispetto dei principi di adeguata e puntuale istruttoria, che va riportata per bene nella motivazione del provvedimento, in modo da permetterne il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità.
Tradotto: il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere dimostrato, ma richiede una adeguata valutazione della personalità del sospettato in grado di giustificare l’inaffidabilità nell'uso di armi.
In una cornice di questo tipo, il semplice rapporto di parentela o di affinità con un soggetto con pregiudizi non può di per sé fondare in termini automatici, in assenza di ulteriori elementi concreti, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa sulla propensione all’abuso della detenzione delle armi, per cui è sempre necessario che il provvedimento con cui è disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato.
Se tutto questo insieme di valutazioni non c’è nel provvedimento del Questore, allora il ricorso è fattibile e bisogna aspettarsi un esito favorevole.
[1] Tar Napoli Sezione Quinta, sentenza n. 2146/2021 pubblicata il 31.03.2021.
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