Martedì, 13 Luglio 2021 17:30

Pericolo di abuso delle armi nel divieto detenzione: cosa fare?

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E’ illegittimo il divieto di detenzione armi adottato senza una compiuta istruttoria, soprattutto se la Prefettura sospetta di un pericolo di abuso delle stesse.  

 

 

Sei da tanto tempo nel modo delle armi; dopo alcuni fatti penalmente rilevanti la Prefettura ti notifica il divieto di detenzione, basandosi proprio sulle vicende penali.

 

Il problema è però che questi reati non hanno niente a che vedere con l’uso delle armi.

 

Per intenderci, stiamo parlando di ipotesi di truffa e altri reati a danno del patrimonio.

 

La Prefettura sembra non volerne sapere e, pur non avendo specifici e precisi elementi dai quali ricavare che c’è pericolo di abuso delle armi, procede ugualmente con il divieto a tuo carico.

 

Insomma, in quattro e quattr’otto ti ritrovi in un bel problema.

 

A questo punto ti chiedi: riguardo al divieto di detenzione, cosa è meglio fare per dimostrare all’amministrazione che non c’è alcun pericolo di abuso vista la tipologia di reato?

 

Bene: la cosa che puoi fare è nominare subito un avvocato e presentare il ricorso nei 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

 

Sappi che in questi casi molte sentenze hanno stabilito che è illegittimo il provvedimento prefettizio di divieto detenzione di armi adottato senza una compiuta istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti che lo hanno determinato e una motivazione in merito alle ragioni per le quali dai fatti contestati si è desunta l’inaffidabilità dell’istante nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, tale da escludere, in capo al medesimo, delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi stesse [1].

 

La frase del tribunale magari ti sembra un po’ complicata e troppo lunga.  

 

Se però la traduco e la riduco suona più o meno così: la Prefettura deve prima accertarsi e verificare quanto scriverà sul divieto, non lo può fare a vanvera.

 

Quindi, in definitiva, quando il divieto prefettizio di detenzione di armi non è sostenuto da sufficienti ragioni atte a dimostrare ragionevolmente l’esistenza di un reale pericolo di abuso delle armi da parte della persona interessata, è un provvedimento assolutamente annullabile.

 

Lo dico ormai da anni, sulla base di numerose sentenze di primo e secondo grado: il principio di fondo in questa materia ormai è stratificato, detto e ridetto.

 

La Prefettura non ha un potere discrezionale infinito e illimitato.

 

Anche il privato ha un potere di contestare quanto dice l’amministrazione e, dunque, anche il suo interesse merita tutela.

 

Questa è una cosa che devi tenere sempre presente.

 

Pertanto, se anche tu ti trovi in una situazione come quella descritta, o conosci un amico che si trova in questa situazione al quale passare parola, sfrutta le indicazioni operative che ti do qui.

 

Se vuoi approfondire, chiamami al 3286090590 oppure scrivi all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

 

[1] Tar per la Sicilia Sezione Terza, sentenza n. 2198/21 pubblicata il 12.07.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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