E’ illegittimo il divieto di detenzione armi adottato senza una compiuta istruttoria, soprattutto se la Prefettura sospetta di un pericolo di abuso delle stesse.
Sei da tanto tempo nel modo delle armi; dopo alcuni fatti penalmente rilevanti la Prefettura ti notifica il divieto di detenzione, basandosi proprio sulle vicende penali.
Il problema è però che questi reati non hanno niente a che vedere con l’uso delle armi.
Per intenderci, stiamo parlando di ipotesi di truffa e altri reati a danno del patrimonio.
La Prefettura sembra non volerne sapere e, pur non avendo specifici e precisi elementi dai quali ricavare che c’è pericolo di abuso delle armi, procede ugualmente con il divieto a tuo carico.
Insomma, in quattro e quattr’otto ti ritrovi in un bel problema.
A questo punto ti chiedi: riguardo al divieto di detenzione, cosa è meglio fare per dimostrare all’amministrazione che non c’è alcun pericolo di abuso vista la tipologia di reato?
Bene: la cosa che puoi fare è nominare subito un avvocato e presentare il ricorso nei 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
Sappi che in questi casi molte sentenze hanno stabilito che è illegittimo il provvedimento prefettizio di divieto detenzione di armi adottato senza una compiuta istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti che lo hanno determinato e una motivazione in merito alle ragioni per le quali dai fatti contestati si è desunta l’inaffidabilità dell’istante nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, tale da escludere, in capo al medesimo, delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi stesse [1].
La frase del tribunale magari ti sembra un po’ complicata e troppo lunga.
Se però la traduco e la riduco suona più o meno così: la Prefettura deve prima accertarsi e verificare quanto scriverà sul divieto, non lo può fare a vanvera.
Quindi, in definitiva, quando il divieto prefettizio di detenzione di armi non è sostenuto da sufficienti ragioni atte a dimostrare ragionevolmente l’esistenza di un reale pericolo di abuso delle armi da parte della persona interessata, è un provvedimento assolutamente annullabile.
Lo dico ormai da anni, sulla base di numerose sentenze di primo e secondo grado: il principio di fondo in questa materia ormai è stratificato, detto e ridetto.
La Prefettura non ha un potere discrezionale infinito e illimitato.
Anche il privato ha un potere di contestare quanto dice l’amministrazione e, dunque, anche il suo interesse merita tutela.
Questa è una cosa che devi tenere sempre presente.
Pertanto, se anche tu ti trovi in una situazione come quella descritta, o conosci un amico che si trova in questa situazione al quale passare parola, sfrutta le indicazioni operative che ti do qui.
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[1] Tar per la Sicilia Sezione Terza, sentenza n. 2198/21 pubblicata il 12.07.2021.
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