Una causa penale risolta favorevolmente per il denunciato, deve sempre indurre il Ministero dell’Interno a rivedere la sua posizione rigida e revocare il divieto di detenzione armi prima emesso.
Non sempre le Prefetture tengono presente questo elementare principio; anzi a volte lo eludono deliberatamente.
Meno male che soccorrono le sentenze dei saggi magistrati amministrativi, di primo e secondo grado, rimettendo a posto le cose e proclamando giustizia.
Ad esempio il Tar Napoli, con la sentenza n. 2819/2020 pubblicata in data 02.07.2020, ha richiamato espressamente il principio sopra enunciato.
Andando a frugare tra le pieghe della sentenza, notiamo che nel caso specifico viene impugnato un provvedimento del Prefetto contenente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, motivato con la presunta sopravvenuta inidoneità del ricorrente al possesso del titolo prefettizio, per essere stato lo stesso querelato a seguito di una lite con un parente, a dire del querelante culminata in minacce di morte.
Viene anche impugnato un altro provvedimento, motivato sulla base dei medesimi rilievi.
L’ordinanza cautelare del tribunale è favorevole.
Dice testualmente: “ritenuto che al danno grave e irreparabile, senza dubbio ricorrente nell’ipotesi di specie, in considerazione della circostanza che i provvedimenti impugnati si pongono ostativi allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente, possa ovviarsi ordinando all’Amministrazione resistente di riprovvedere in relazione ad entrambi i provvedimenti oggetto di impugnativa, avuto riguardo ai successivi sviluppi del procedimento penale relativo alla denuncia sulla cui base i medesimi provvedimenti sono stati adottati e alla dedotta violazione dell’art. 7 della l. 241/90, con conseguente pretermissione del contraddittorio procedimentale; ciò in particolare avuto riguardo al fatto che l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quelli in concreto adottati e al fatto che in relazione alle allegate esigenze d’urgenza avrebbe potuto provvedersi con il ritiro cautelativo degli esplosivi, ferma restando la comunicazione di avvio del procedimento al fine di instaurare il dovuto contraddittorio in relazione all’emanazione di provvedimenti tra l’altro incidenti sull’attività lavorativa del ricorrente”.
Ebbene, in vista dell’udienza di merito, la Prefettura conferma di aver riesaminato la posizione della persona interessata e spiega che: “questa Prefettura in esecuzione della predetta richiesta cautelare di riesame, a seguito di istruttoria espletata dalla Questura ha adottato i provvedimenti di revoca del decreto con il quale era stato deciso il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 del TULPS oggetto del presente contenzioso e decreto di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza con la quale ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 47 del TULPS (Gestione deposito di fuochi artificiali).
In conclusione, l’Amministrazione ha provveduto in autotutela alla revoca degli atti gravati, sulla base di una rinnovata istruttoria e di una rivalutazione degli elementi sorti a seguito dell’adozione dei provvedimenti medesimi, cioè l’archiviazione intervenuta in relazione al procedimento penale aperto a carico del ricorrente.
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